Enunciazione dell’incarico professionale solo se autoreferenziale, non per implicito presupposto (Cass. civ. Sez. V n. 2238 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione di cui all’art. 22 d.P.R. n. 131/1986 presuppone che l’atto sottoposto a registrazione contenga un espresso richiamo al negozio enunciato, con menzione degli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto. Le circostanze enunciate devono essere capaci di dare certezza del rapporto giuridico ab intrinseco, senza necessità di attingere a elementi extratestuali o a valutazioni di particolare complessità giuridica. Non è quindi sufficiente che il contratto di incarico professionale costituisca un implicito presupposto logico della domanda giudiziale o della sentenza di condanna al pagamento del compenso. L’accertamento dell’idoneità enunciativa è questione di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici.

Il Fatto

Un avvocato riceveva un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla sentenza con cui il Tribunale lo aveva visto creditore, nei confronti del proprio assistito, della somma di 14.190,95 € per attività di assistenza e difesa. L’Ufficio liquidava l’imposta proporzionale sugli interessi di mora, nonché due importi in misura fissa di 200,00 € ciascuno: il primo per la sentenza, il secondo per il contratto di patrocinio asseritamente enunciato nel provvedimento.

Il contribuente impugnava solo la parte relativa all’imposta fissa sul negozio enunciato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione regionale, in parziale riforma, dichiarava l’avviso divenuto definitivo per la parte non impugnata, confermava il rigetto della pretesa sull’enunciazione e compensava integralmente le spese. Proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia e, in via incidentale, il contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. L’Agenzia aveva sostenuto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., che ogni sentenza di condanna al pagamento di compensi professionali contenga in re ipsa il rapporto di prestazione sottostante, con indicazione delle parti, dell’importo e della natura del rapporto. Il motivo, però, non coglie la ratio della decisione impugnata.

Il Giudice di appello aveva correttamente applicato il principio per cui la tassazione per enunciazione non opera quando dall’atto registrato si possa soltanto dedurre l’esistenza del rapporto non denunciato. Occorre, invece, che le circostanze enunciate siano di per sé idonee a dare certezza del rapporto, senza ricorso a elementi estranei all’atto. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 481/2018, n. 28559/2017, n. 25706/2020, Sez. T n. 28559 del 2019, n. 19408 del 2021, n. 27755 e 27760 del 2023) e le Sezioni Unite n. 14432 del 2023, che hanno ribadito la necessaria autoreferenzialità dell’atto enunciato.

Ne deriva che il contratto d’opera professionale non è tassabile quando costituisca solo un implicito presupposto logico della domanda o della sentenza. L’interpretazione dell’atto enunciante è questione di merito, riservata al giudice di fatto e sindacabile in legittimità solo per violazione dei criteri ermeneutici, nella specie non dedotti. Il ricorso dell’Agenzia mira in realtà a un riesame del merito, inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., perché proposto tardivamente, oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata. Essendo il ricorso principale inammissibile, l’incidentale perde efficacia. Le spese di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia nei soli confronti del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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