Imposta di registro: enunciazione del contratto di patrocinio solo se autoevidente (Cass. civ. Sez. V n. 2236 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione di cui all’art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 presuppone che l’atto sottoposto a registrazione rechi espresso richiamo al negozio enunciato e ne indichi gli elementi costitutivi, sì da identificarne natura e contenuto come se fosse un atto a sé stante. Non basta che dall’atto registrato possa solo dedursi l’esistenza del rapporto giuridico non denunciato: è necessaria l’autoreferenzialità dell’enunciazione, apprezzabile ab intrinseco, senza accertamenti extratestuali. Ne consegue che il contratto di patrocinio professionale non è tassabile quando costituisce un implicito presupposto logico della domanda giudiziale di pagamento del compenso. Il relativo apprezzamento è questione di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici, non attraverso il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un avvocato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro collegato a una sentenza del Tribunale, con la quale un cliente era stato condannato a pagargli le competenze per l’attività di assistenza legale. L’Ufficio liquidava l’imposta in misura fissa sulla sentenza e un’ulteriore imposta fissa pari a 200,00 euro sul contratto di incarico professionale, che a suo avviso risultava enunciato nel provvedimento giudiziario.

Lo studio legale impugnava l’atto limitatamente a tale seconda pretesa. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava definitivo per mancata impugnazione l’avviso nella parte relativa all’imposta sulla sentenza, confermava nel resto il rigetto della pretesa dell’Ufficio sull’atto enunciato e compensava le spese. Ricorreva l’Agenzia per cassazione; resisteva il contribuente con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. La Corte muove dal principio, già affermato in sede di legittimità, secondo cui la tassazione per enunciazione non può operare quando dall’atto registrato si possano soltanto desumere circostanze indiziarie dell’esistenza del rapporto giuridico. Occorre, al contrario, che le circostanze enunciate siano di per sé idonee a dare certezza del negozio, senza ricorrere a elementi esterni all’atto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. T., n. 28559 del 2019; Cass., Sez. T., n. 19408 del 2021) e, da ultimo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14432 del 2023, che ha ribadito la necessità dell’autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione: l’atto enunciato deve essere apprezzabile ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni di particolare complessità giuridica. Non è dunque sufficiente l’individuazione del negozio per logica deduzione o implicita presupposizione.

Da qui l’esclusione della tassabilità del contratto d’opera professionale quando esso costituisca soltanto un presupposto logico implicito della domanda, come sostenuto dalla difesa erariale nel ritenere che il rapporto di patrocinio sia contenuto in re ipsa in ogni sentenza che liquidi compensi professionali.

La Corte precisa poi che stabilire se l’atto enunciante contenga o meno l’enunciazione è questione di merito, riservata al giudice di appello e sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici, nella specie non dedotti. La Commissione regionale ha accertato che né la domanda giudiziale né la sentenza contenevano la chiara allegazione degli elementi identificativi del contratto sottostante.

Pertanto il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., mira in realtà a ottenere una rinnovata interpretazione del fatto: ne deriva l’inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso incidentale, notificato dopo il decorso del termine semestrale dal deposito della sentenza impugnata, è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente regolazione delle spese secondo soccombenza della sola ricorrente principale.

Nota della Redazione

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