Spese assicurative collegate al leasing computabili nel calcolo del tasso usurario (Cass. civ. Sez. III n. 3545 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del superamento della soglia di usura, le spese per assicurazioni collegate alla concessione del credito rientrano nel calcolo del tasso effettivo globale medio anche in epoca anteriore alle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009. L’espressa inclusione di tali voci nella disciplina di vigilanza non implica che in precedenza esse dovessero essere sempre escluse: rileva il loro carattere remunerativo e il collegamento negoziale con il finanziamento, da accertare nel singolo caso concreto ai sensi dell’art. 644, quinto comma, cod. pen. Nella locazione finanziaria concorrono al computo sia il prezzo dell’opzione di acquisto finale sia le spese assicurative, quando la conclusione del contratto assicurativo sia contestuale alla concessione del credito.

Il Fatto

Un cliente stipula con una società finanziaria un contratto di leasing avente ad oggetto un autocarro nuovo. Il rapporto entra in sofferenza e il cliente ne chiede la risoluzione, convenendo la concedente davanti al Tribunale per ottenere la differenza tra valore di mercato del mezzo e prezzo di rivendita, gli interessi e il risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento di un congruo valore residuo e per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una somma e rigettando le ulteriori pretese. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello del cliente, ritiene che nel calcolo del tasso di interesse debba computarsi anche il costo delle assicurazioni collegate al finanziamento e condanna la società alla restituzione degli interessi e al risarcimento del danno. La concedente ricorre in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce la violazione della legge n. 24 del 2001 e dell’art. 644 cod. pen., sostenendo che solo con le delibere della Banca d’Italia del 2009 l’indicazione delle spese assicurative sarebbe stata inserita ai fini del vaglio dell’usura, mentre nel 2006 mancava un’esplicita previsione in tal senso. Il motivo è infondato.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’espressa inclusione, nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi adottate dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2009, delle spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso del credito non significa che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG. La precisazione depone piuttosto per l’acquisita consapevolezza dell’Istituto della complessità dello snodo valutativo sulle spese accessorie e sul loro carattere remunerativo (Cass. n. 22458 del 2018).

Già in base alle Istruzioni emanate nel 2001 il riscontro andava operato con riferimento alla formula che include nel calcolo le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all’erogazione del credito, tra cui le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore. Tale lettura è sistematicamente conforme al principio dell’art. 644 cod. pen., poiché i contratti di credito bancari sono normalmente predisposti dall’impresa e proposti al mercato come blocco unitario, spese assicurative comprese (Cass. n. 8806 del 2017; Cass. n. 3025 del 2022).

Il collegamento tra concessione del credito e voce economica va accertato nel singolo caso concreto, secondo la parte finale del quinto comma dell’art. 644 cod. pen. In tema di locazione finanziaria, ai fini del rispetto della soglia di usura del tasso corrispettivo devono essere conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale sia le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito.

La Corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione di tale principio, ritenendo computabili le spese assicurative in ragione del ravvisato collegamento negoziale con il finanziamento e della sintomatica contestualità temporale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore del controricorrente e distratte al difensore antistatario.

Quanto all’istanza di liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ., proposta con memoria non notificata alle controparti, la Corte la dichiara inammissibile: nel rito camerale il contraddittorio non può considerarsi ritualmente instaurato in assenza di notificazione, non risultando che le controparti abbiano potuto prenderne visione (Cass. n. 13595 del 2021; Cass. n. 24201 del 2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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