Inammissibile il ricorso che mira a un terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. III n. 6549 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto la deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, tenda in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli accertamenti tecnici già compiuti dal giudice di merito è inammissibile, perché mira a un terzo grado di merito non consentito. La censura non può essere resa ammissibile estrapolando artificiosamente una singola frase dal contesto motivazionale della sentenza impugnata. La motivazione del giudice di appello è adeguata quando dà conto delle censure fondamentali, anche aderendo alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, senza che ciò integri ultrapetizione. In tema di art. 1223 cod. civ., il risarcimento non può migliorare la posizione del danneggiato rispetto alla situazione anteriore al danno.

Il Fatto

Una condomina conveniva davanti al Tribunale il condominio di cui faceva parte, lamentando infiltrazioni e chiedendo la rimozione delle cause e il risarcimento del danno. Il condominio si costituiva e chiedeva la manleva di un terzo; interveniva a favore del condominio un’altra condomina, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale dichiarava responsabile il condominio, condannandolo all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al pagamento di una somma in favore dell’attrice, e dichiarava inammissibile la domanda di manleva. Il condominio e l’altra condomina proponevano distinti appelli, poi riuniti; la Corte d’appello li rigettava. Avverso tale sentenza la condomina soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe riesaminato fatti e ragioni giuridiche e sarebbe incorso in ultrapetizione. La Corte rileva che il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e che la censura, in realtà, mira inammissibilmente a un terzo grado di merito. La dedotta ultrapetizione è palesemente infondata, poiché ciò che la ricorrente qualifica come tale integra un asserto di fatto sulle opere che il primo giudice aveva imposto al condominio.

Il secondo motivo denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1223 cod. civ., assumendo che le opere da eseguire nell’appartamento non sarebbero conseguenza delle infiltrazioni e lamentando il mancato raffronto con la situazione anteriore. La Corte osserva che, con tale censura, si chiede ictu oculi una revisione dell’accertamento fattuale del giudice di merito, per di più aggiungendo, in un evidente tentativo di copertura dell’inammissibilità della doglianza, una frase artificiosamente estrapolata dal contesto motivazionale.

Il terzo motivo riproponeva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., richiamando il principio di indifferenza e il divieto di miglioramento della posizione del danneggiato rispetto alla situazione anteriore al danno, nonché la compensatio lucri cum damno. La Corte rileva che chi ha subito infiltrazioni deve ricevere il rifacimento, o il costo del rifacimento, degli intonaci ammalorati. Anche qui si riscontra una ulteriore censura fattuale, diretta contro l’adesione del giudice d’appello alle valutazioni e agli accertamenti tecnici del consulente tecnico d’ufficio.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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