Usucapione di servitù e veduta: onere probatorio sulla conformazione definitiva dell’edificio (Cass. civ. Sez. II n. 12733 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di un’opera a distanza illegale e di servitù di veduta e scarico, il dies a quo decorre dal momento in cui la costruzione viene ad esistenza mediante la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare al titolare del fondo servente uno stato di fatto coincidente con l’esercizio del diritto reale. Grava però sulla parte che invoca l’usucapione l’onere di provare non solo l’esistenza della struttura portante a una certa data, ma anche la corrispondenza tra quella consistenza e la conformazione definitiva assunta dall’edificio. Il giudice di merito può quindi ancorare il computo al completamento dell’opera quando manchi la prova di tale corrispondenza, specie se l’edificio abbia subito una variante in corso d’opera. La censura che non dialoghi con questa ratio decidendi è inammissibile.
Il Fatto
Con atto di citazione il proprietario di un fondo evocava in giudizio il condominio confinante e alcuni comproprietari, chiedendo la condanna ad arretrare un manufatto eretto in violazione delle distanze, a eliminare le vedute e a cessare lo stillicidio, oltre al risarcimento del danno. I convenuti chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione del diritto di mantenere l’edificio a distanza illegale e della servitù di veduta e scarico.
Il Tribunale accertava l’usucapione della servitù di veduta e rigettava le altre domande. La Corte d’Appello riformava la decisione, accogliendo la domanda di arretramento fino al rispetto di cinque metri dal confine e ordinando l’eliminazione della veduta, diretta e obliqua. I soccombenti ricorrono per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della riconvenzionale di usucapione, con asserito interesse della parte a impugnare per riflessi sul governo delle spese. La Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di interesse: il processo non può essere utilizzato in previsione di effetti futuri o ipotetici, e la parte non avrebbe tratto alcun beneficio dalla statuizione sull’eccezione proposta dall’avversario. Il criterio della soccombenza va riferito alla causa nel suo insieme e la parziale compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1158 cod. civ., sostenendo che il calcolo del dies a quo andrebbe operato dal completamento della sola struttura portante e non dall’ultimazione delle opere. La Corte ribadisce il principio secondo cui rileva il momento in cui la costruzione è venuta ad esistenza con elementi strutturali ed essenziali, ma rileva che la decisione impugnata si fonda su una ratio diversa: mancava la prova della corrispondenza tra la struttura esistente a una certa data e la conformazione definitiva dell’edificio.
Il giudice di merito ha valorizzato una variante in corso d’opera, con cui l’intercapedine interrata prospiciente il fondo attoreo era stata sostituita da autorimesse e magazzini accorpati all’edificio principale, così modificando sagoma e consistenza dell’opera progettata. Su tale presupposto di fatto grava l’onere probatorio della parte che invoca l’usucapione, sicché la censura, non dialogando con la ratio decidendi, è inammissibile.
Il terzo motivo, di analogo tenore, è dichiarato inammissibile perché non indica da quale elemento di prova emergerebbe l’asserita inalterata consistenza del fabbricato né lo strumento con cui sarebbe stata acquisita. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., è infondato: l’affermazione circa la possibilità di ricondurre l’opera a conformità fino all’ultimazione dei lavori costituisce un mero obiter dictum, non la ratio della decisione, e non esclude l’interesse ad agire. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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