Appello inammissibile se la volontà impugnatoria si traduce in domanda nuova (Cass. civ. Sez. II n. 27610 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c. è corretta quando l’appellante, a fronte del rigetto della domanda di usucapione, non devolva al giudice del gravame la relativa statuizione e formuli invece una domanda di risarcimento dei danni mai proposta in primo grado. La domanda risarcitoria introduce un petitum e una causa petendi diversi da quelli originari e integra quindi una domanda nuova, preclusa in appello. L’erronea formulazione delle conclusioni non può essere riqualificata come mero refuso, perché il legislatore ha disciplinato le forme processuali prescindendo dalla volontà soggettiva dell’atto. Il principio secondo cui la mancata riproduzione delle conclusioni su uno specifico motivo non equivale a difetto di impugnazione opera solo se dal contesto dell’atto risulta una univoca manifestazione di volontà di impugnare quel motivo.
Il Fatto
La ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Roma i comproprietari di alcuni immobili e la loro acquirente, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. Dedusse di possedere i beni con animus domini sin dal 1972, pagando utenze e manutenzione. I convenuti resistettero, allegando l’espropriazione di parte dei beni da parte del Comune e che l’attrice, in occasione di un accesso dei dipendenti ACEA del 12 ottobre 1992, si era qualificata come inquilina di una porzione.
Espletato l’interrogatorio formale e la prova testimoniale, il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice alle spese, ravvisando una detenzione qualificata e non un possesso utile all’usucapione. La Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame: l’appellante non aveva specificamente impugnato il rigetto dell’usucapione, ma aveva concluso per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, domanda nuova e preclusa. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1158 c.c. e 345 c.p.c. Sostiene che la domanda risarcitoria inserita nelle conclusioni sarebbe frutto di un mero errore materiale e che la complessiva struttura dell’atto manifesterebbe in modo univoco la volontà di ottenere la riforma del capo sull’usucapione. Il giudice del gravame avrebbe perciò dovuto interpretare l’atto nel suo complesso ed esaminare il merito.
La Corte rigetta il motivo. La sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità perché dalle conclusioni dell’atto d’appello emergeva un’unica domanda di risarcimento danni, del tutto nuova rispetto a quella oggetto del giudizio di primo grado tendente all’accertamento dell’acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., in evidente violazione dell’art. 345 c.p.c., che non consente la proposizione di domande nuove in appello.
Nemmeno la formulazione della domanda risarcitoria può qualificarsi come mero refuso. Il legislatore ha disciplinato le forme processuali eliminando ogni riferimento alla volontà, sia nella formazione dell’atto processuale sia nella sua estrinsecazione finalistico-individuale, prescindendo dallo scopo soggettivo al fine di realizzare il naturale orientamento dell’atto verso il suo scopo obiettivo.
Inconferente è quindi il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata riproduzione delle conclusioni relative ad uno specifico motivo non equivale per ciò solo a difetto di impugnazione, se dal contesto complessivo risulta una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quel motivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19060 dell’11/07/2025). Nel caso di specie la ricorrente ha proposto in appello un’unica domanda, del tutto nuova rispetto a quella di declaratoria d’acquisto per usucapione.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore e di quella in favore della Cassa delle Ammende (Cass. S.U. n. 27195/2023). Sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove