Notifica PEC senza ricevute: ricorso inammissibile per inesistenza (Cass. civ. Sez. V n. 25602 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53. La mancata produzione di tali ricevute impedisce di ritenere compiuto il procedimento notificatorio e determina l’inesistenza della notificazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna aveva accolto il gravame del contribuente, ritenendo del tutto carente la motivazione dell’avviso di accertamento catastale, recante mere frasi apodittiche e riferimenti normativi. La controversia riguardava la modifica del classamento e l’aumento della rendita di un’unità immobiliare, a seguito di dichiarazione di variazione catastale e dei relativi controlli.
La difesa erariale deduceva la violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, allegando la prova della notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, così da far decorrere il termine breve di impugnazione. La questione si sposta quindi sul piano dell’ammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la notifica telematica si perfeziona, per il notificante, con la generazione della ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 68/2005. Tali produzioni rilevano sul piano dell’ammissibilità e possono intervenire, ex art. 372 cod. proc. civ., fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
Nel caso di specie la difesa della ricorrente ha depositato copia della sola ricevuta di accettazione, priva di busta e allegati, senza alcuna prova della trasmissione del messaggio e della sua consegna, perché la ricevuta di avvenuta consegna non è stata prodotta. Neppure la relazione di notifica allegata, peraltro priva di data, vale a dimostrare il compimento del procedimento.
La Corte qualifica quindi la fattispecie come ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, secondo cui tale categoria è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. Manca, invero, sia la prova dell’inoltro degli allegati sia quella dell’avvenuta consegna.
Non è applicabile l’art. 291 cod. proc. civ., perché la sanatoria ivi prevista presuppone una notificazione esistente, sebbene nulla, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 20604 del 2008 e da Cass. n. 20778 del 2021. L’assenza di attività difensiva dell’intimato e la mancata prova del rispetto del termine non consentono diverse soluzioni. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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