Valutazione ispettiva e onere della prova nel lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26001 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., soltanto quando il giudice, in situazione di mancata prova, abbia posto l’onere a carico di una parte diversa da quella individuata dalla disciplina sostanziale. Non è invece configurabile quando la doglianza investa la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento. Il giudice di merito può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, nell’immediatezza dei fatti, rispetto alle testimonianze assunte in giudizio, senza per questo riconoscere ai verbali la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. I verbali ispettivi, per gli aspetti non coperti da efficacia privilegiata, costituiscono elemento di prova che il giudice valuta in concorso con gli altri e può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, respinge l’opposizione proposta dal legale rappresentante di una società di logistica e dalla stessa società avverso alcune ordinanze ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le sanzioni amministrative, per un importo complessivo di oltre cinquantamila euro, erano state irrogate in relazione al giudizio di non genuinità di un contratto di appalto stipulato tra l’opponente e una diversa società.
La Corte territoriale, sulla base del materiale probatorio, ritiene corretto l’accertamento degli ispettori: era emersa l’utilizzazione di fatto di un lavoratore da parte dell’appaltante e la mancanza di autonomia produttiva e organizzativa dell’appaltatrice. Quanto al contrasto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e quelle rese in giudizio, il giudice di appello valorizza le prime. I soccombenti ricorrono per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 10, quinto comma, del d.lgs. n. 124/2004, degli artt. 2697 e 2700 c.c., per avere la Corte di appello attribuito efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni rese innanzi agli ispettori. La doglianza è inammissibile. La Suprema Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella sulla quale esso avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece configurabile quando la doglianza investa la valutazione delle prove offerte o l’esito dell’accertamento.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sulla valutazione delle prove acquisite, sebbene in difformità rispetto alle attese di chi ricorre. Essa non ha attribuito ai verbali la fede privilegiata ex art. 2700 c.c., operando piuttosto in coerenza con l’orientamento di legittimità secondo cui la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che a quelle riferite in sede di deposizione.
La Corte richiama il condiviso orientamento che giudica inammissibili i motivi con cui si criticano le decisioni di merito per il solo fatto di avere attribuito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto alle testimonianze assunte in processo. I verbali ispettivi, per gli aspetti non coperti da efficacia privilegiata, costituiscono elemento di prova che il giudice valuta in concorso con gli altri e può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti. I ricorrenti non prospettano neppure vizi radicali di motivazione ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo evoca il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi, ma è parimenti inammissibile. Il ricorrente non individua un fatto storico, principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testo della sentenza o dagli atti, oggetto di discussione e dotato di decisività. Il riferimento a una pluralità di fatti asseritamente trascurati ne esclude la caratura decisiva. Il richiamo a violazioni di legge è meramente formale, perché nella sostanza si critica la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, sollecitando una diversa valutazione.
Nota della Redazione
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