Omessa distrazione delle spese: il rimedio è la correzione materiale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26057 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione non si qualifica come domanda autonoma e quindi non può fondare un gravame. La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario il titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Con apposita istanza veniva richiesta la correzione materiale della sentenza di questa Corte n. 6910 del 2026, che aveva respinto il ricorso proposto da una società nei confronti di una lavoratrice, liquidando le spese e ponendole a carico della società stessa.
Il difensore della lavoratrice proponeva ricorso per correzione di errore materiale avverso quel provvedimento, dolendosi che fosse stata omessa la distrazione delle spese in suo favore, nonostante la richiesta formulata nel controricorso e nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. All’esito della camera di consiglio il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda il rimedio esperibile quando il giudice ometta di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore. La Corte chiarisce che, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, lo strumento corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non i mezzi di impugnazione.
La ragione è precisa: la richiesta di distrazione non può qualificarsi come domanda autonoma. Da ciò discende l’impossibilità di fondare su di essa un gravame, mentre la via della correzione risulta pienamente coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che proprio a tale procedura si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
La Corte sottolinea i vantaggi del rimedio: consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il procedimento è inoltre applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Collegio richiama a sostegno Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010, Cass. n. 293 del 2011 e Cass. SS.UU. n. 31033 del 27/11/2019. Il ricorso viene pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza n. 6910 del 2026, pubblicata il 23 marzo 2026, sia corretto aggiungendo la formula di distrazione dopo la percentuale indicata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Nota della Redazione
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