Notifica cartella: prova della spedizione della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 26153 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti impositivi eseguita mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario deve essere colmata con la spedizione della raccomandata informativa prescritta dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973. Non occorre l’avviso di ricevimento, essendo sufficiente la spedizione. Ai fini della prova dell’invio, la distinta delle raccomandate è priva di rilievo, poiché contiene indicazioni fornite dalla stessa parte che intende avvalersene e non dall’ufficiale postale. Il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede l’attestazione di Poste Italiane dell’invio, con indicazione del numero della raccomandata sulla cartolina sottoscritta dall’ufficiale postale.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado l’intimazione di pagamento e la sottesa cartella esattoriale, emessa per IVA e IRAP relative a un’annualità risalente, deducendo la prescrizione del credito e vizi di notificazione. L’Agente della riscossione non si costituiva in primo grado e il ricorso veniva accolto, sul rilievo che tra la notificazione della cartella e l’intimazione di pagamento era decorso un periodo superiore al termine decennale, senza prova di atti interruttivi.

In appello l’Agente della riscossione deduceva di avere notificato, oltre alla cartella, due successive intimazioni di pagamento idonee a interrompere la prescrizione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto efficacia interruttiva all’intimazione di pagamento del 30 luglio 2016, assumendo l’irregolarità del relativo procedimento notificatorio. La tesi è che la notifica sarebbe stata eseguita mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario, senza che risultasse inviata la raccomandata informativa prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. La distinta di Poste Italiane prodotta in appello non proverebbe l’effettivo invio. Di qui la conclusione che il termine decennale, decorrente dall’intimazione del 24 giugno 2011 ai sensi dell’art. 2945 c.c., sarebbe spirato il 24 giugno 2021, prima della successiva intimazione del 20 luglio 2022.

La Corte ritiene fondato il motivo. La notificazione degli atti impositivi è eseguita secondo le norme degli artt. 137 ss. c.p.c., comprese, in mancanza di espressa esclusione, le modalità dell’art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale, con applicazione delle norme degli artt. 7 e 8 l. n. 890 del 1982 e piena equiparazione del messo autorizzato all’ufficiale giudiziario.

Se il consegnatario non è il destinatario, il messo deve consegnare o depositare la copia in busta sigillata e dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. Il minor grado di conoscibilità tra destinatario e consegnatario esige di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post. Non è però necessario l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, essendo sufficiente la spedizione: l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una semplice lettera raccomandata, non una raccomandata con avviso di ricevimento.

La prova della spedizione deve essere fornita mediante attestazione di Poste Italiane dell’invio della raccomandata informativa, con indicazione del numero della raccomandata sulla cartolina sottoscritta dall’ufficiale postale. Nessun rilievo può invece attribuirsi alla distinta delle raccomandate, contenente indicazioni fornite dall’agente della riscossione, cioè dalla stessa parte che intende avvalersene, e non dall’ufficiale postale che ha sottoscritto l’atto di notifica.

La sentenza impugnata non ha compiuto alcun accertamento sul punto. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, dovendosi verificare in sede di rinvio se vi sia prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa semplice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *