Didattica a distanza obbligatoria per i docenti e rifiuto come assenza ingiustificata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26174 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel periodo dell’emergenza pandemica la disciplina generale sul lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 non trova applicazione alle istituzioni scolastiche, derogata dalla normativa speciale di cui all’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020. Il d.P.C.M. 4 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lett. g), impone ai dirigenti scolastici di attivare la didattica a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche. L’attuazione di tale obbligo da parte del dirigente, quale preposto all’organizzazione dell’istituto e delegato del datore di lavoro, integra una direttiva vincolante ex art. 2104 cod. civ., con la conseguenza che il rifiuto del docente di svolgere l’attività didattica in modalità remota costituisce assenza ingiustificata, sanzionabile disciplinarmente.
Il Fatto
Una docente con contratto a tempo determinato presso un istituto comprensivo impugnava il licenziamento intimato dall’amministrazione scolastica il 28 agosto 2020. Il provvedimento era stato adottato perché, durante l’emergenza sanitaria, la lavoratrice si era assentata senza autorizzazione e aveva rifiutato di svolgere attività didattica a distanza. La ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità del recesso, con condanna alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
Il Tribunale di Verona rigettava la domanda cautelare e quella di merito. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 448/2025, respingeva integralmente il gravame, condannando la docente alla rifusione delle spese. Avverso tale pronuncia la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, affidato alla violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni emergenziali. Il Ministero e i suoi uffici territoriali restavano intimati.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che, secondo la normativa vigente alla data dei fatti, l’espletamento dell’attività didattica da remoto non fosse obbligatorio ma facoltativo, e che, in caso di impossibilità del lavoro agile, la disciplina imponesse il ricorso ad altri strumenti, come ferie, permessi o rotazioni. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato.
In via preliminare, il Collegio ha escluso il richiamo alla disciplina del lavoro agile, contenuta nella legge n. 81 del 2017. Si tratta, osserva la Corte, di normativa generale che durante la pandemia non poteva applicarsi alle istituzioni scolastiche, essendo derogata dalla normativa speciale dettata per la docenza. Lo conferma l’art. 18, comma 3, della legge n. 81 del 2017, che estendeva le norme sul lavoro agile ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni facendo però «salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti».
Passando alla disciplina speciale, l’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. n. 19 del 2020 annoverava la didattica a distanza tra le misure adottabili dalle istituzioni scolastiche in alternativa alla sospensione dei servizi educativi, demandando all’art. 2 a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina di dettaglio delle modalità del lavoro a distanza. Il d.P.C.M. 4 marzo 2020 ha quindi stabilito, all’art. 1, comma 1, lett. g), che i dirigenti scolastici attivino modalità di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche.
Non è dunque corretto affermare che la didattica a distanza fosse solo facoltativa, né che, obbligatoria la sua istituzione da parte dei dirigenti, essa potesse essere rifiutata dai docenti. L’uso del modo indicativo nella norma rende chiaro che i dirigenti avevano un obbligo e non una semplice facoltà. Quanto ai docenti, il dirigente scolastico, in quanto preposto all’organizzazione dell’istituto e delegato del datore di lavoro, determina in concreto le modalità di espletamento della prestazione. L’attivazione della didattica a distanza integra quindi una direttiva vincolante ex art. 2104 cod. civ.
La Corte ha inoltre reputato ininfluente il richiamo alla disciplina dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 22 del 2020: pur riguardando principalmente l’anno scolastico 2020-2021, il decreto era dedicato anche alle misure urgenti per la regolare conclusione dell’anno in corso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente conferma della qualificazione dell’assenza come ingiustificata.
Nota della Redazione
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