Inammissibili le censure di merito in Cassazione dopo doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 26412 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia decisione conforme nel merito, il ricorso per cassazione è proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. — disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 — esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. È pertanto inammissibile la censura che, evocando il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si risolva in una richiesta di rivisitazione del merito dei fatti di causa. Parimenti inammissibile è la doglianza che contesti il carattere apparente della motivazione confrontandola con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato. La facoltà di compensare le spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà, non essendo la relativa pronuncia censurabile in cassazione nemmeno sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dall’azione con cui un cliente ha convenuto in giudizio il proprio difensore per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserito infedele adempimento degli obblighi professionali assunti in relazione a pregresse vicende processuali. Il professionista ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi professionali asseritamente non corrisposti. Nel giudizio di primo grado sono state chiamate a intervenire, a fini di manleva, due compagnie assicurative.

Il giudice di primo grado ha condannato il professionista al risarcimento e ha respinto la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato integralmente la decisione, disattendendo le eccezioni rituali e rilevando l’inadempimento professionale e l’insussistenza del credito per compensi. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi; gli intimati non hanno svolto difese in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 e 20 cod. proc. civ. e della disciplina sulla negoziazione assistita, contestando l’omesso rilievo della contraddittorietà della decisione di primo grado e il comportamento sleale della controparte in sede negoziale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata articolata senza riferimento a tutti i fori alternativi previsti dalla legge, incluso quello del consumatore (richiamando Sez. 6-3, Ordinanza n. 6380 del 14/03/2018), e che la doglianza sulla slealtà negoziale costituiva una rivisitazione nel merito non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta inammissibilità del secondo motivo d’appello per genericità, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, ribadendo che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, impongono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione (richiamando Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).

Sul motivo relativo al mancato ingresso delle istanze istruttorie, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, poiché il ricorrente non ha dimostrato che, con l’assunzione delle prove, la decisione sarebbe stata diversa secondo un giudizio di certezza e non di mera probabilità (richiamando Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995 e Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017). Il giudice di merito, ha aggiunto, è titolare esclusivo del compito di individuare le fonti del proprio convincimento, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011).

Il fulcro del provvedimento è costituito dai motivi quarto, quinto e sesto. La Corte ha rilevato che, essendo la sentenza d’appello conforme a quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto, l’evocazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile per il divieto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., con continuità nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.: il ricorso è proponibile solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). Nel resto, la Corte ha escluso che il carattere apparente della motivazione potesse essere argomentato mediante il confronto con elementi tratti aliunde rispetto al testo del provvedimento (richiamando Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014).

Infine, quanto alle spese processuali, la Corte ha ribadito che la facoltà di compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione nemmeno per difetto di motivazione, richiamando Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005. La doglianza sull’omessa pronuncia circa la cancellazione delle frasi offensive è stata dichiarata inammissibile per il mancato adempimento degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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