Inammissibile il ricorso contro il diniego di pene sostitutive fondato sulla personalità (Cass. pen. Sez. VI n. 30549 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione fondata esclusivamente sui precedenti penali. Il diniego può essere sorretto dalla valutazione complessiva della personalità dell’imputato e dalla declaratoria di delinquente abituale, che giustifica una prognosi sfavorevole sulla rieducazione e sul rischio di reiterazione. In sede di legittimità non è ammessa la rivisitazione del fatto quando le censure siano già state adeguatamente esaminate dal giudice di appello. La motivazione che indichi parametri oggettivi — natura e numero dei reati, modalità di commissione — è immune da censure.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16.10.2024, confermava la condanna dell’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale continuata, negando i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, stabilita in mesi sette di reclusione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione degli artt. 337 e 81 cod. pen. e travisamento della prova; illegittimità del controllo di polizia; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull’aumento per continuazione; violazione delle norme sulle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati trattati congiuntamente perché sollecitavano una rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito avevano accertato che l’imputato non si era limitato a divincolarsi, ma aveva opposto una violenta reazione al controllo, rendendo necessario l’ausilio di altri agenti. Le frasi rivolte agli operanti, con il richiamo al luogo di abitazione e al numero dei fratelli, integravano una minaccia idonea a prospettare ritorsioni.
Quanto alla pretesa arbitrarietà del controllo, la Corte ha osservato che il dato dei due controlli nella stessa sera va letto alla luce delle relative ragioni. L’agente aveva notato il ricorrente in atteggiamento di spaccio occultare celermente un involucro in bocca al sopraggiungere delle forze dell’ordine. La reazione violenta e minacciosa si era quindi opposta a un legittimo controllo antidroga.
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Correttamente era stato applicato l’aumento di pena per concorso formale ex art. 81 cod. pen., poiché le condotte violente e minacciose avevano riguardato anche gli altri pubblici ufficiali intervenuti in supporto. La determinazione complessiva della pena era sostenuta da motivazione puntuale, non sindacabile per illogicità o contraddittorietà.
Il quarto motivo, relativo al diniego delle pene sostitutive, è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che la sostituzione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso, entrambi i giudici avevano concordemente ritenuto l’inidoneità della misura rispetto alla personalità dell’imputato. L’esclusione non si fondava solo sui precedenti penali, ma anche sulla dichiarazione di delinquente abituale. Da tali elementi la Corte di appello aveva desunto l’insussistenza di una prognosi favorevole sulla rieducazione e sul rischio di reiterazione, traendo valutazione dalla natura e dal numero dei reati e dalle modalità del fatto. Trattandosi di valutazione di fatto correttamente argomentata su parametri oggettivi, la motivazione è risultata immune da censure. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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