Confisca nel patteggiamento per droga richiede nesso con reato (Cass. pen. Sez. III n. 32185 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, è astrattamente ammissibile la deduzione dell’illegalità della confisca disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge, rientrando tale vizio tra i motivi attinenti all’illegalità della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.. La confisca del denaro presuppone un nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato per cui si procede: la somma deve costituire prodotto, profitto o prezzo di quel reato, non potendosi presumere che il denaro rinvenuto sia ricavato di cessioni diverse da quelle contestate. È illegale, pertanto, la confisca di somme qualificate come provento di cessioni operate nella giornata di accertamento senza alcuna specificazione del rapporto con le condotte oggetto di imputazione.
Il Fatto
Il tribunale ha condannato l’imputato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, relativo al trasporto, alla detenzione e alla cessione di parte della sostanza stupefacente detenuta. Il giudice ha sostituito la pena detentiva con lavori di pubblica utilità e ha disposto la confisca del denaro in sequestro, oltre alla confisca e distruzione della droga e di un indumento.
Avverso la pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per essere stata disposta la confisca di una somma di denaro sottoposta a sequestro probatorio senza prova che essa costituisse provento dell’attività di spaccio riferibile al reato contestato e dunque profitto del reato medesimo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei motivi esperibili contro la sentenza di patteggiamento. Ai sensi dell’art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo per vizi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne deriva che è astrattamente deducibile l’illegalità della confisca, qualificata come misura disposta in violazione dei presupposti e dei limiti di legge, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 2762 del 2023 e dalle Sez. III n. 4252 del 2019 e Sez. II n. 37590 del 2019.
Nel merito la Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riguardando i fatti contestati anche due ridotte cessioni di cocaina, il giudice aveva disposto la confisca di una somma di denaro assunta come provento di cessioni operate nella giornata di accertamento, senza alcuna specificazione. Così argomentando, la confisca risultava indistintamente rivolta a somme integrative del provento di cessioni di quel giorno, senza alcun parametro di riferimento in grado di collegarla alle due cessioni specificamente contestate.
La motivazione si fonda sulla cornice normativa di riferimento. L’art. 240 cod. pen., richiamato dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, consente la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato — inteso come vantaggio economico ricavato, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione — ovvero il prezzo del reato (Sez. Un. n. 205707). È ammessa la confisca del denaro che sia provento del reato di vendita di stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede, e del prezzo quando emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio.
Quanto al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato è possibile solo in presenza di un nesso di pertinenzialità con l’attività illecita di cessione: non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscano il ricavato di precedenti diverse cessioni e siano destinate a ulteriori acquisti, non qualificabili come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato (Sez. VI n. 55852 del 2017). Infine, ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, che rinvia all’art. 240-bis cod. pen., la confisca può disporsi nei confronti del condannato, salvo il caso di lieve entità del fatto, quando questi non giustifichi la provenienza del denaro di cui abbia la disponibilità.
La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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