Errore di fatto ex art. 625-bis: no se la decisione è valutativa (Cass. pen. Sez. IV n. 32362 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto avverso provvedimenti della Corte di cassazione, l’art. 625-bis cod. proc. pen. configura un rimedio di carattere eccezionale, esperibile solo quando l’errore percettivo sia causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto in una percezione difforme degli atti interni al giudizio. Restano invece inammissibili, perché estranei all’area del rimedio, gli errori di valutazione e di giudizio, nonché l’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, da assimilare agli errori di diritto. Ne consegue che la dedotta erronea applicazione dei principi sulla successione nel tempo delle leggi penali è questione di diritto, non di fatto.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il loro precedente ricorso, limitatamente alle rispettive posizioni.

Il rimedio si fondava su un unico motivo: la sussistenza di un errore di fatto, per non avere la Corte tenuto conto, in tema di sanzioni sostitutive, della normativa applicabile ratione temporis e più favorevole, applicando invece la disciplina vigente dell’art. 53 della legge n. 689/1981. I ricorrenti sostenevano che l’impugnazione riguardava la sola pena ancora da espiare, inferiore al limite di legge, e che la lettura degli atti era stata viziata da una svista, con violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore di fatto elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. L’errore rilevante consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002 e la Sez. II n. 53657 del 17.11.2016.

Quando invece la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma un errore di giudizio, escluso dall’orizzonte del rimedio. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011 e la Sez. VI, ordinanza n. 28424 del 23.06.2022.

Il Collegio distingue poi analiticamente le due figure: l’errore materiale attiene alla mancata corrispondenza tra la volontà e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto incide sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano perciò inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione delle norme sostanziali e processuali.

Applicando tali principi, la Corte esclude che nel caso di specie sia ravvisabile un errore materiale qualificabile come errore di fatto. Dalla lettura della parte motiva emerge che il Collegio ha esaminato nel merito le argomentazioni difensive, coincidenti con quelle qui riproposte, ritenendole infondate alla luce del quadro normativo vigente. Le censure sull’erronea applicazione dei principi di successione nel tempo delle leggi penali sono quindi sussumibili nel solo ambito dell’errore di diritto e, come tali, non possono fondare il ricorso straordinario. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *