Inammissibile il ricorso che non critica la motivazione sul bilanciamento di circostanze (Cass. pen. Sez. VII n. 32739 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e carattere assertivo, il ricorso per cassazione che riproponga censure sul giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. Le statuizioni sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche, recidiva e attenuante della speciale tenuità del danno implicano una valutazione discrezionale tipica del merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente. Nel giudizio sulla speciale tenuità del danno, la capienza economica della persona offesa costituisce solo un parametro di valutazione sussidiario, rilevante unicamente quando il danno, in termini assoluti, sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per tentato furto aggravato e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13.03.2025, ha confermato il trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito ha riconosciuto le attenuanti generiche, ma ne ha ritenuto l’equivalenza rispetto all’aggravante e alla recidiva contestata nella forma reiterata, specifica e infraquinquennale, negando altresì l’attenuante della speciale tenuità del danno.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia sul giudizio di equivalenza sia sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati perché privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Le censure, riproduttive di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, non sono scandite dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e afferiscono al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza secondo cui la capienza economica della persona offesa costituisce solo un parametro di valutazione sussidiario, che assume rilevanza nel solo caso in cui il danno, in termini assoluti, sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Sez. II n. 29475 del 29.02.2008, conforme Sez. II n. 2993 del 01.10.2015). Il valore della merce, superiore a 560 euro, non è stato motivatamente ritenuto di speciale tenuità, risultando economicamente apprezzabile per la generalità dei consociati.

Sulla recidiva, la Corte di merito ha evidenziato che l’imputato ha commesso il fatto dopo aver subito tre condanne per detenzione e cessione di stupefacenti e violazione delle norme sull’immigrazione, furto e ulteriore detenzione e cessione di stupefacenti, le ultime due per fatti recenti, entro il limite della infraquinquennalità considerato dal legislatore quale sintomo di maggiore pericolosità. La ricaduta nel reato, nonostante le precedenti condanne e i benefici concessi, dimostra l’insensibilità al monito sanzionatorio e l’assenza di effettiva resipiscenza.

La Corte ha quindi confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche, che hanno valorizzato la condotta ammissiva e le condizioni di disagio socioeconomico, e la recidiva che, ai sensi dell’art. 69, comma 4, cod. pen., non può considerarsi subvalente rispetto ad esse. Il bilanciamento in termini di equivalenza rappresenta il corretto punto di equilibrio tra il disvalore della condotta e le difficoltà personali dell’imputato, in linea con il consolidato dictum secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità se non arbitrarie o illogiche (Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010, conforme Sez. II n. 31543 dell’08.06.2017, Sez. IV n. 25532 del 23.05.2007, Sez. III n. 26908 del 22.04.2004).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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