Rapina sussiste se violenza è su chi non è proprietario del bene (Cass. pen. Sez. II n. 32783 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per integrare il delitto di rapina non è necessario che la persona destinataria della violenza coincida con il proprietario del bene appreso. La fattispecie dell’art. 628 cod. pen. punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene: la titolarità del diritto reale sul bene è dunque irrilevante, essendo sufficiente che la violenza sia rivolta a chi si oppone all’apprensione e che la sottrazione avvenga ai danni del detentore. L’invocata riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. presuppone un diritto azionabile in giudizio, un’azione violenta diretta verso il soggetto tenuto a esaudire la pretesa e il relativo elemento soggettivo. Il diniego dell’attenuante introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2020, già applicabile all’udienza di appello, va rilevato d’ufficio se non richiesto in sede di conclusioni, con devoluzione al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce confermava la condanna del ricorrente per rapina aggravata, violazione degli obblighi imposti con la misura di prevenzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli si contestava di essersi appropriato di alcuni carciofi coltivati in un terreno locato a un terzo, sorprendendo il proprietario del fondo, che si era opposto all’apprensione; per procurarsi l’impunità lo aggrediva verbalmente.
Il difensore proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’art. 628 cod. pen. e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova, errata qualificazione giuridica della condotta, illegittimo diniego del porto giustificato degli strumenti usati per il taglio e mancata concessione dell’attenuante costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato infondato. Sul primo motivo la Corte afferma che la fattispecie dell’art. 628 cod. pen. ricomprende tutti gli elementi della rapina: l’ingiusto profitto nell’apprensione del prodotto, la violenza esercitata verso chi si era opposto all’apprensione e l’impossessamento della cosa sottratta a chi la deteneva. La coincidenza tra persona offesa e proprietario del bene non è dunque richiesta.
Il secondo motivo è respinto per infondatezza. Le dichiarazioni del conduttore, richiamate in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, indicano un’autorizzazione limitata al periodo in cui egli era presente sul fondo; quelle del testimone, più generiche, vanno lette in coerenza con esse e non valgono a fondare un permesso indiscriminato.
Il diniego della riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni consegue al rigetto del secondo motivo. Il collegio riafferma i requisiti della fattispecie — diritto azionabile in giudizio, violenza verso chi deve esaudire la pretesa, elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020 il discrimine rispetto all’estorsione — e rileva che il ricorrente non aveva un diritto al prelievo indiscriminato dei carciofi tutelabile in giudizio.
Ritenuto illegittimo il prelievo, risulta ingiustificato il porto del coltello e della forbice, peraltro usati anche per danneggiare l’autovettura. Sull’attenuante della Corte cost. n. 86 del 2020, già introdotta all’udienza di appello, la Corte rileva la tardività della deduzione, non essendo stata la richiesta avanzata in conclusioni con devoluzione al giudice di merito. La doglianza sulle attenuanti atipiche è inammissibile perché generica. Ne segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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