Inammissibili i ricorsi su travisamento della prova e competenza territoriale (Cass. pen. Sez. II n. 33158 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è deducibile con ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze acquisite, di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni rispetto al compendio probatorio. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo. In tema di competenza territoriale, quando non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave ai sensi degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., la competenza spetta al giudice del luogo ove risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati connessi; solo se risulta impossibile individuare il luogo per tutti i reati connessi si applicano i criteri suppletivi dell’art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.. Ne consegue che non si fa riferimento al luogo di residenza dell’imputato ove sia noto il locus commissi delicti del reato meno grave.
Il Fatto
La Corte di Appello di Messina, con sentenza dell’8 luglio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati in ordine al reato di truffa contestato al capo a) e riduceva la pena inflitta per il delitto di ricettazione di cui al capo b) ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. L’uno lamentava, con unico motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo che dalle deposizioni testimoniali non emergeva la sua presenza al momento della consegna dell’assegno oggetto di precedente delitto, con conseguente assenza di prova del contributo morale e del concorso punibile ex art. 110 cod. pen.. L’altro eccepiva, con distinti motivi, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Barcellona e la difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati ovvero reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dal giudice di merito.
Quanto al primo ricorso, la Corte ha ricordato la regola sul travisamento della prova in caso di doppia conforme, richiamando Sez. 4, n. 44765 del 22.10.2013 e Sez. 3, n. 44418 del 16.07.2013. Ha poi osservato che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, avevano ritenuto che la presenza dell’imputato al momento della ricezione del veicolo acquistato con la consegna dell’assegno di origine illecita manifestasse il pieno coinvolgimento dello stesso nella programmazione delittuosa. Le conclusioni sulla responsabilità risultano adeguatamente giustificate da una puntuale valutazione delle prove, esente da incongruenze logiche e contraddizioni.
La Corte ha precisato che il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
In relazione al secondo ricorso, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 40537 del 16.07.2009, che ha affermato il criterio della competenza per il reato connesso più grave e, in via gradata, per il reato successivamente più grave. Ha inoltre richiamato Sez. 1 n. 35861 del 19.06.2019, che ha escluso il ricorso al criterio della residenza dell’imputato ove sia noto il locus commissi delicti del reato meno grave. Correttamente, pertanto, i giudici di merito avevano fatto riferimento al luogo di spendita dell’assegno, quale luogo di consumazione del meno grave delitto di truffa.
Il secondo motivo è stato ritenuto proposto in carenza di interesse, poiché la pena era stata rideterminata in secondo grado con una riduzione che priva di effetti favorevoli la doglianza; l’errata indicazione è stata ricondotta a mero errore materiale. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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