Furto in magazzino non abitazione: esclusa l’aggravante e difetto di querela (Cass. pen. Sez. VII n. 33252 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il furto commesso in un immobile adibito a magazzino, destinato allo svolgimento permanente dell’attività lavorativa con esclusione dell’accesso al pubblico, non integra il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., mancando lo svolgimento di atti della vita privata nel luogo. Il fatto va riqualificato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. Poiché, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, il furto aggravato è divenuto procedibile a querela, l’accertato difetto di querela comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non ricorrendo alcuna ipotesi di art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 19 novembre 2024, confermava la condanna dell’imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato, perché commesso con violenza sulle cose, di cui agli artt. 624-bis, 625, comma primo, n. 2, cod. pen. Il fatto riguardava la sottrazione di beni da un immobile che la persona offesa aveva destinato a magazzino per il deposito degli articoli venduti nel vicino esercizio commerciale.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., non essendosi mai svolti nel luogo atti della vita privata; e l’omessa valutazione di un elemento probatorio in ordine alla certa identificazione della refurtiva nel bene sequestrato nel domicilio dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito non emergeva che nel magazzino dal quale erano stati sottratti i beni si svolgessero atti di vita privata, come richiesto dalla nozione di abitazione elaborata dalle Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017. La sentenza impugnata si limitava a constatare che l’immobile era destinato a magazzino per il deposito degli articoli venduti nel vicino esercizio commerciale, con destinazione allo svolgimento permanente dell’attività lavorativa e con esclusione dell’accesso al pubblico.

Difettava, dunque, il requisito dell’abitazione, intesa come luogo in cui si svolge la vita privata, con la conseguenza che il fatto doveva essere qualificato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., e non ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen.

La Corte ha poi considerato il mutato regime di procedibilità del reato di furto. In forza dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, e dell’art. 99-bis del medesimo decreto, il furto aggravato è ora punibile a querela della persona offesa, come previsto dall’art. 624, comma 3, cod. pen. Nel caso concreto la querela non era stata sporta, risultando agli atti solo il verbale di denuncia.

Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre escluso che si dovesse tener conto della memoria difensiva, depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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