Pene sostitutive in appello: richiesta generica nella memoria 598-bis inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 33688 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d’ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi quando nell’atto di appello non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta sul punto, restando tale potere circoscritto alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive diverse da quella dei lavori di pubblica utilità, proposta per la prima volta nella memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen. in modo generico e privo di argomentazioni, è inammissibile per difetto dell’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il consenso alla sostituzione, introdotto dal d.lgs. n. 31/2024, non si sovrappone alla distinta e previa richiesta da veicolare con i motivi di gravame o i motivi nuovi. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.
Il Fatto
Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia con cui il Tribunale di Cremona, ad esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di truffa e lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione e trecento euro di multa.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in relazione al diniego della richiesta di conversione della pena detentiva in semilibertà, detenzione domiciliare o pena pecuniaria, formulata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen. La Corte territoriale, a fronte di tale richiesta, aveva esaminato solo la domanda di sostituzione con i lavori di pubblica utilità. Con motivi aggiunti il ricorrente ha riproposto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo ulteriori profili di illegittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il fulcro della decisione è la distinzione tra la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, che deve essere veicolata attraverso i motivi di gravame o i motivi nuovi, e il mero consenso alla sostituzione, che l’imputato può esprimere fino a quindici giorni prima dell’udienza ai sensi del nuovo art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.
I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte distrettuale aveva esaminato solo la richiesta di applicazione della misura dei lavori di pubblica utilità, formulata nelle conclusioni dell’atto di appello e argomentata con il quarto motivo di gravame. Non era invece tenuta a valutare la richiesta di sostituzione con pene diverse, avanzata per la prima volta in modo generico e senza alcuna argomentazione a sostegno nella memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen.
La Corte ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12872 del 19/10/2017, secondo cui il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d’ufficio le pene sostitutive se nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta, poiché l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., eccezione al principio devolutivo dell’appello. La sostituzione, inoltre, è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il principio è stato avvalorato dalle modifiche all’art. 598-bis cod. proc. pen. introdotte dal correttivo Cartabia (d.lgs. n. 31/2024), che nell’incipit richiama il principio devolutivo. Secondo la Corte, il richiamo all’art. 597 cod. proc. pen. induce a escludere ogni sovrapposizione tra la facoltà di prestare il consenso e il differente ambito della previa richiesta, che deve essere necessariamente motivata in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l’applicazione. È stata richiamata, da ultimo, Sez. 6 n. 9154 del 30/01/2025, oltre a Sez. 2 n. 14168 del 25/03/2025.
L’inammissibilità dell’impugnazione si è estesa ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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