Reati tributari del legale rappresentante prestanome e competenza territoriale (Cass. pen. Sez. III n. 34064 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari la competenza per territorio è disciplinata dall’art. 18 d.lgs. n. 74/2000, che richiama l’art. 8 cod. proc. pen. e, in via suppletiva, il luogo di accertamento del reato: non trovano applicazione le regole suppletive dell’art. 9 cod. proc. pen. La competenza per i delitti in materia di dichiarazione relativi alle persone giuridiche si radica nel luogo del domicilio fiscale, che coincide di regola con la sede legale ma, se questa è meramente fittizia, corrisponde alla sede effettiva dell’ente. L’amministratore di diritto risponde del reato tributario quale diretto destinatario degli obblighi di legge anche se prestanome di un amministratore di fatto, perché la sola accettazione della carica impone doveri di vigilanza e controllo e comporta responsabilità a titolo di dolo eventuale per l’accettazione del rischio. Il prestanome è esonerato solo se privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione sociale.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per un reato tributario contestato in relazione all’anno di imposta 2014, confermando l’affermazione di responsabilità quale amministratore di diritto della società.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza territoriale del giudice di Bergamo in favore di quello di Brescia, l’insussistenza della responsabilità dell’amministratore formale in presenza di un gestore di fatto e l’omessa acquisizione di una prova decisiva in appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il d.lgs. n. 74/2000, pur dettando una disciplina specifica, non si discosta dai principi codicistici in tema di connessione. Nei reati tributari, quindi, la competenza per territorio da connessione resta regolata dall’art. 16 cod. proc. pen., mentre l’art. 18 d.lgs. n. 74/2000 fissa il criterio generale in favore del giudice del luogo di accertamento del reato, con esclusione delle regole suppletive dell’art. 9 cod. proc. pen.
Quanto ai delitti in materia di dichiarazione riguardanti le persone giuridiche, il Collegio ribadisce che la competenza si determina in base al domicilio fiscale dell’ente e che, ove la sede legale sia meramente fittizia, rileva la sede effettiva. Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato la sede effettiva in Bergamo al momento della presentazione della dichiarazione, radicando correttamente ivi la competenza per il reato più grave e, per connessione, quella sugli altri.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte ricorda che l’amministratore di diritto è diretto destinatario degli obblighi di legge e risponde del reato tributario anche quando sia prestanome di amministratori di fatto, poiché la sola accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo. Il mancato rispetto di tali doveri fonda la responsabilità a titolo di dolo eventuale, per la consapevole accettazione del rischio che i gestori reali compiano attività illecite. Il prestanome è escluso solo se privo di qualsiasi potere o possibilità di ingerenza nella gestione.
Nel caso specifico la Corte territoriale ha valorizzato non solo il dato formale dell’accettazione della carica, ma anche il ruolo attivo e sostanziale svolto dall’imputato nell’azienda, con presenza costante e coordinamento delle commesse e delle squadre di lavoratori. Da qui la conferma della responsabilità.
Il terzo motivo è infine respinto: la Corte di appello, pur ritenendo tardiva la produzione documentale, ne ha comunque valutato la decisività escludendone la rilevanza, e il ricorrente non si è confrontato con tali argomentazioni. In sede di legittimità, inoltre, possono essere prodotti solo i documenti non esibiti nei gradi precedenti, sempre che non costituiscano prova nuova. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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