Confisca non pregiudica il terzo ipotecario di buona fede (Cass. pen. Sez. III n. 34079 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca disposta ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dell’ente non richiama la disciplina delle misure di prevenzione, né l’art. 240-bis cod. pen., né l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Di conseguenza non si applicano i termini di decadenza di cui all’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 e all’art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012. Il terzo creditore ipotecario di buona fede può far valere il proprio diritto anche dopo la definitività della confisca: la norma fa salvi i diritti acquisiti in buona fede e non fissa alcun limite temporale alla relativa prova. La verifica della condizione di terzo pregiudicato spetta al giudice penale in sede esecutiva, che deve accertare in che misura l’effetto traslativo allo Stato sia limitato dall’incidenza del diritto soggettivo del terzo.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un credito assistito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro e alla confisca, ha chiesto alla Corte d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, la restituzione della somma versata al Fondo Unico di Giustizia, pari alla quota del credito garantito sul ricavato dei beni confiscati. La confisca era stata disposta nei confronti della società debitrice, poi fallita, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001.
La Corte d’appello ha rigettato l’istanza per la sua tardività, perché proposta dopo la definitività del provvedimento ablatorio, e per il mancato accertamento della buona fede della cessionaria. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando l’applicazione dei termini di decadenza e l’omesso esame delle allegazioni sulla propria buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e ritiene entrambe le ragioni del rigetto non condivisibili. Quanto alla tardività, la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, che detta una disciplina propria e non richiama né l’art. 240-bis cod. pen. né il d.lgs. n. 159 del 2011. Il richiamo all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. è quindi improprio, perché quella norma rinvia al titolo IV del Libro I del decreto sulle misure di prevenzione per casi diversi.
Ne segue che non si applicano i termini di decadenza dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012. La decadenza è stata pertanto indebitamente rilevata. Le Sezioni Unite n. 11170 del 2015 (Uniland) hanno chiarito che l’art. 19 citato, nel salvaguardare i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, non pone alcun limite temporale alla prova dell’acquisizione del diritto, che può essere riconosciuta anche dopo la confisca.
La Corte aggiunge che la decadenza non era stata rilevata dal Tribunale di Milano, giudice dell’esecuzione, investito della richiesta della dante causa della ricorrente. Il rilievo era quindi precluso alla Corte d’appello nei confronti dell’avente causa, subentrato nella posizione anche processuale. Inoltre, non risulta che vi sia stata l’udienza di verifica dei crediti ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011, né che il giudice delegato abbia assegnato il termine perentorio di cui all’art. 58: neppure in questa prospettiva la decadenza poteva essere dichiarata.
Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello ha omesso di esaminare la richiesta della terza creditrice e di verificarne la buona fede, presupposto dell’opponibilità del credito all’Erario. Le allegazioni della ricorrente — estraneità del creditore originario all’attività delittuosa, anteriorità dell’ipoteca, assenza di irregolarità nella gestione, cessione inserita in un’operazione di cartolarizzazione tra operatori istituzionali — sono astrattamente idonee a dimostrare la buona fede. Sul terzo grava solo un onere di allegazione, mentre l’accertamento spetta al giudice. L’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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