Ricorso straordinario esclude errore di fatto se la decisione ha contenuto valutativo (Cass. pen. Sez. III n. 34164 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Restano estranei all’ambito applicativo dell’istituto gli errori percettivi del giudice di merito, che vanno fatti valere, anche se risoltisi in travisamento del fatto, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Il ricorso straordinario non può dunque avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, essendo funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non quelli del ragionamento.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado e poi in appello, per plurime cessioni di cocaina qualificate a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. La Corte di cassazione, Sez. IV, con sentenza n. 15221 del 2025, aveva rigettato il suo ricorso ordinario, respingendo in particolare il motivo sulla mancata riqualificazione dei fatti a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso quella pronuncia il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto: la sentenza avrebbe valorizzato la gravità delle condotte e i rilevantissimi quantitativi movimentati, mentre le intercettazioni documenterebbero cessioni di modica entità e l’assoluzione dal reato associativo escluderebbe il ruolo di rilievo sul mercato degli stupefacenti.

La Motivazione della Corte

La Sez. III richiama anzitutto i principi consolidati sull’istituto. Le Sezioni Unite n. 16103 del 2002 hanno affermato che non è configurabile errore di fatto quando la decisione abbia contenuto valutativo, e che gli errori percettivi del giudice di merito sono estranei all’istituto. Nello stesso senso le Sezioni Unite n. 18651 del 2015 e n. 37505 del 2011, insieme a Sez. III n. 11172 del 2024 e Sez. II n. 29450 del 2018: il rimedio non può veicolare il travisamento del fatto o della prova.

La Corte esamina poi la sentenza impugnata, che aveva negato la riqualificazione richiamando la gravità delle condotte e il ruolo di fornitore stabile, ma su una base argomentativa articolata: numerosissimi episodi di cessione, la costante capacità di assicurare la sostanza richiesta dall’acquirente, il richiamo analitico a più conversazioni. La conclusione poggia dunque su un apprezzamento complessivo delle risultanze, non su una singola percezione erronea.

Il Collegio verifica nel merito le deduzioni difensive e le ritiene non conducenti. Il ricorso richiama solo fatti del 26 giugno 2016, mentre la decisione si fonda su episodi distribuiti in circa due mesi. La conversazione n. 132 non è richiamata nella sentenza impugnata; la n. 131 evoca la somma di 30 euro ma con riguardo a una fornitura effettuata da persona diversa dal ricorrente. L’arco temporale asserito dalla difesa non è documentato: l’imputazione allegata contempla diciannove cessioni dal 22 giugno all’11 agosto 2016. Infine, l’assoluzione dal reato associativo non fu disposta per la modestia del ruolo, ma perché il ricorrente, pur responsabile delle cessioni, avrebbe svolto un ruolo di fornitore finalizzato ad alimentare il traffico gestito da altri nel loro esclusivo interesse.

Ne segue che il ricorso non denuncia un errore di fatto, ma un errore di valutazione della Corte di cassazione, per di più fondato su una lettura parziale e diversa delle risultanze istruttorie rispetto a quella dei giudici di merito. La censura è quindi inammissibile. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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