Sequestro preventivo ex art. 240-bis e insussistenza del fumus non devoluto (Cass. pen. Sez. II n. 34326 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela reale, i profili di doglianza mai prospettati con l’atto di ricorso e soltanto richiamati nelle conclusioni scritte depositate dal difensore per l’udienza non sono scrutinabili dal giudice di legittimità. La nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. riguarda l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale e non si estende al provvedimento emesso in sede di riesame avverso una misura reale. La configurabilità o meno della circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. è irrilevante ai fini della legittimità del sequestro disposto a norma dell’art. 240-bis cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria a prescindere dalla sussistenza di circostanze aggravanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. su una somma di denaro rinvenuta nell’abitazione di un terzo e ritenuta nella disponibilità della ricorrente, indagata per ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di un’associazione di stampo mafioso.

Avverso l’ordinanza del riesame la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la nullità del provvedimento per omessa autonoma valutazione dei rilievi difensivi e la carenza di motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravante. Solo nelle conclusioni scritte depositate per l’udienza il difensore ha richiamato l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un triplice profilo. Anzitutto rileva che i profili relativi all’insussistenza del fumus e del periculum sono stati soltanto accennati nelle conclusioni scritte del difensore e mai devoluti con l’atto di impugnazione, nemmeno con motivi aggiunti: si tratta pertanto di questioni non scrutinate perché non proposte ritualmente.

Quanto al primo motivo, la doglianza risulta manifestamente infondata. Il richiamo all’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. è inconferente, poiché tale disposizione contempla una ipotesi di nullità dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale e non del provvedimento emesso in sede di riesame avverso una cautela reale. Riletto il motivo in termini di omessa o apparente motivazione, la censura si rivela priva di pregio: il Tribunale ha illustrato puntualmente le censure difensive, richiamato la documentazione allegata e operato una autonoma valutazione del decreto impugnato.

La Corte passa in rassegna le risultanze investigative valorizzate dal Collegio: la condanna del coniuge dell’indagata per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 aggravati; la stretta interrelazione tra il sodalizio mafioso e l’associazione dedita al traffico di stupefacenti; le conversazioni intercettate che avevano attestato la periodica corresponsione di somme alla ricorrente a titolo di quota dei proventi illeciti e di mantenimento del coniuge detenuto. Il Collegio ha quindi ritenuto riferibile all’indagata l’intera somma rinvenuta, e non solo quella custodita nella cassaforte, proprio in ragione dei dati oggettivi raccolti e dei quaderni contabili rinvenuti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva anzitutto la carenza di interesse: nella fase cautelare reale la configurabilità della aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. non incide sulla legittimità del sequestro disposto ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria per il delitto di ricettazione, a prescindere dalla sussistenza di circostanze aggravanti. Nel merito, la deduzione è comunque manifestamente infondata, avendo il Tribunale argomentato compiutamente sulla sussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa. La Corte ribadisce il principio secondo cui integra il reato di ricettazione aggravata la percezione, da parte del congiunto di un affiliato detenuto, delle somme versate dal sodalizio a titolo di sostegno economico, giacché tale strumento rinsalda il vincolo di solidarietà interna all’associazione (cfr. Sez. 6 n. 19362 del 04.06.2020; Sez. 1 n. 1754 del 26.02.2009). All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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