Rinuncia all’impugnazione e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 34769 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, intervenuta prima dell’udienza, rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., senza che il giudice di legittimità debba esaminare i motivi originariamente proposti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, sicché la sanzione pecuniaria trova applicazione anche quando l’inammissibilità derivi dalla sopravvenuta rinuncia dell’impugnante.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a gravi indizi di colpevolezza per un fatto di omicidio volontario. Il Tribunale respingeva tutte le censure dell’indagato, riguardanti la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, nonché taluni vizi procedurali nelle modalità di acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti.

Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in due atti, contestando la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Con atto del 16 settembre 2025 il ricorrente rinunciava al ricorso. All’udienza in camera di consiglio il Pubblico ministero concludeva per l’inammissibilità a seguito della rinuncia, mentre nessuno compariva per il ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione di ordine essenzialmente processuale, incentrata sugli effetti della rinuncia all’impugnazione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. Il Collegio rileva come la rinuncia priva il ricorso del suo oggetto, rendendo superfluo l’esame nel merito dei motivi originariamente formulati dall’indagato.

La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, espressamente ricondotta all’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che sanziona con l’inammissibilità l’impugnazione rispetto alla quale non si siano osservate le disposizioni di legge, incluso il caso della rinuncia.

Il percorso argomentativo della Corte si sofferma, poi, sugli effetti sanzionatori conseguenti alla declaratoria di inammissibilità. In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

A sostegno dell’automatismo della sanzione pecuniaria, la Corte richiama il principio affermato da Sez. 5 n. 28691 del 06/06/2016, secondo cui l’art. 616 cod. proc. pen., nel prevedere l’applicazione di tale sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. La rinuncia volontaria all’impugnazione rientra pertanto tra i casi in cui la condanna pecuniaria trova applicazione.

Da ultimo, la Corte demanda alla cancelleria gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., in materia di comunicazioni relative alla misura cautelare per la quale il ricorso era stato proposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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