Reato continuato in executivis: aumenti non oltre il quantum della cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 34777 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Ove il giudice dell’esecuzione violi tale limite, la Corte di cassazione annulla senza rinvio il provvedimento e, ricorrendo una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto, ridetermina direttamente la pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. È invece infondata la censura che pretenda l’estensione delle attenuanti generiche concesse in sede di cognizione per un reato anche agli altri reati riuniti in continuazione, rispetto ai quali le attenuanti innominate non siano state riconosciute.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata dal condannato con riferimento a due sentenze irrevocabili: una pronuncia del Tribunale di Firenze, riformata quanto alla pena in appello, e una pronuncia del Tribunale di Napoli. Il giudice rideterminava la pena in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando il trattamento sanzionatorio: da un lato la fissazione dell’aumento per il reato associativo in misura superiore a quella stabilita in cognizione, dall’altro l’omessa applicazione delle riduzioni connesse al riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, richiamando le Sezioni Unite n. 6296 del 24/11/2016. Il limite opera come argine invalicabile al potere di rideterminazione in executivis.
Nel caso concreto il Tribunale di Napoli non si era attenuto a tale principio: aveva fissato l’aumento relativo al reato associativo accertato con la sentenza di appello in anni uno di reclusione, a fronte dei mesi tre determinati in sede di cognizione. L’ordinanza è pertanto illegittima sul punto e va annullata senza rinvio.
La Corte procede direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, che le attribuisce il potere di statuire contestualmente all’annullamento quando la rideterminazione richiede una semplice operazione aritmetica, senza accertamenti in fatto, come precisato dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017. L’aumento per il reato associativo viene così fissato in mesi tre di reclusione, con pena complessiva rideterminata in anni cinque e mesi undici.
Infondate sono invece le censure del secondo motivo: il giudice dell’esecuzione non deve estendere la riduzione per le attenuanti generiche concesse in cognizione per un reato anche agli altri reati riuniti in continuazione, rispetto ai quali le attenuanti innominate non siano state riconosciute. Il suo compito è piuttosto quello di evitare di fissare una pena superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione.
Nota della Redazione
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