Recidiva non motivata in concreto: annullamento parziale e nuovo esame sanzionatorio (Cass. pen. Sez. IV n. 35208 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della recidiva è viziato da difetto di motivazione quando il giudice si limiti al mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, senza verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore. La valutazione impone di considerare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il livello di omogeneità e l’eventuale occasionalità della ricaduta, nonché ogni altro parametro individualizzante. Accertato il vizio, la sentenza va annullata in parte qua con rinvio al giudice di merito, cui spetta il nuovo esame anche del trattamento sanzionatorio. In sede di rinvio, il giudice può utilizzare la recidiva più volte sotto differenti profili e per distinti fini, senza lesione del principio del ne bis in idem, restando operativo il solo limite dell’art. 133 cod. pen. e non quello dell’art. 15 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18.11.2024, confermava la condanna emessa in primo grado in sede di rito abbreviato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione a episodi di illecita detenzione e cessione di cocaina. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: vizio di motivazione in punto di responsabilità, carenza di motivazione sulla recidiva specifica reiterata applicata e omessa considerazione della richiesta di contenere la pena nel minimo e di riconoscere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha argomentato in modo logico ed esauriente la complessa attività investigativa, dando conto degli appostamenti degli operanti in posizione sopraelevata rispetto alla zona di spaccio, dell’osservazione delle fasi di custodia della sostanza, di cessione ai consumatori e di consegna del denaro, nonché del sequestro di dosi e denaro. La decisione resta quindi immune da vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità quanto alla responsabilità.

Il secondo motivo, in tema di recidiva, è invece ritenuto fondato. Il riconoscimento dell’aggravante è stato motivato in maniera carente e apodittica: i giudici si sono limitati a richiamare la sussistenza di precedenti penali, senza verificare in concreto se la reiterazione costituisse sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità dell’autore. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, che impone di valutare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, l’omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante, al di là del mero riscontro formale dei precedenti.

Tale vizio logico-giuridico impone l’annullamento in parte qua. Il terzo motivo resta assorbito, poiché il venir meno della statuizione sulla recidiva obbliga il giudice del rinvio a rivalutare l’applicabilità dell’aggravante e, su tale premessa, a rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo.

La Corte ribadisce che l’art. 133, comma secondo, n. 2), cod. pen. consente di trarre dalla recidiva elementi per la determinazione della pena base, anche quando la recidiva sia stata oggetto di bilanciamento tra circostanze concorrenti, richiamando Sez. II n. 6756 del 26.01.1978. Inoltre, il giudice può valorizzare più volte il medesimo dato di fatto sotto distinti profili, senza violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, valido nell’ambito dell’art. 15 cod. pen. ma non in quello dell’art. 133 cod. pen., secondo Sez. III n. 17054 del 13.12.2018 e Sez. VI n. 45623 del 23.10.2013.

Ne consegue l’annullamento parziale della sentenza, limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche al nuovo esame del trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso è inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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