Misura cautelare sostituita: ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. pen. Sez. V n. 36573 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale è inammissibile, per sopravvenuta mancanza di interesse, quando nelle more del giudizio la misura sia stata sostituita con altra meno afflittiva. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto e persistere sino al momento della decisione. Esso mira a rimuovere l’effettivo pregiudizio asseritamente subito con il provvedimento impugnato e viene meno quando la situazione di fatto o di diritto muti medio tempore, così che la finalità perseguita dall’impugnante abbia già trovato attuazione o abbia perso rilevanza. Ne deriva che l’eventuale accoglimento cadrebbe su un provvedimento ormai privo di efficacia, senza alcun effetto favorevole per il ricorrente.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento di un precedente provvedimento da parte della Corte di cassazione, ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La misura era stata applicata all’indagato per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., dopo un primo provvedimento di obbligo di dimora e un successivo aggravamento.
Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 275, 292 e 125 cod. proc. pen., il vizio di motivazione sulla mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, l’omessa valutazione del pericolo di reiterazione e la ritenuta inidoneità dell’abitazione indicata dalla difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina i motivi nel merito, perché rileva un profilo assorbente di ammissibilità. Nelle more del giudizio, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 24 luglio 2025, la misura custodiale applicata al ricorrente è stata sostituita con quella meno afflittiva dell’obbligo di dimora. La modifica è intervenuta anche a seguito della definizione in primo grado del procedimento a carico dei coimputati con rito abbreviato e del riconoscimento, per alcuni di essi, della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Da qui la conseguenza processuale: dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare, per il ricorrente, alcun effetto favorevole. Il provvedimento impugnato ha perso efficacia e la decisione cadrebbe su un atto ormai superato nei fatti.
La Corte richiama il principio per cui l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere concreto e persistere sino alla decisione, come affermato da Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397-01. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento cautelare quando l’interessato, nelle more, sia stato rimesso in libertà, perché l’accoglimento verrebbe a cadere su un provvedimento privo di efficacia, secondo Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165.
Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che hanno configurato la carenza d’interesse sopraggiunta in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, quando la finalità dell’impugnante abbia già trovato concreta attuazione o abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali. Nessuna sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile un profilo di colpa riconducibile al ricorrente.
Nota della Redazione
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