Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 36848 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione di legge e il vizio di motivazione, proponga in realtà una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudizio di legittimità quando la motivazione del merito sia esente da vizi logici. La graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’onere argomentativo con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. La inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d’ufficio dell’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma non eccepita in quella sede né dedotta con i motivi di ricorso.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che li ha dichiarati responsabili per reati di falso, tentata truffa, sostituzione di persona e minaccia finalizzata all’estorsione. Il primo ricorrente articola due motivi: il vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità e la violazione di legge in tema di circostanze, recidiva e determinazione della pena. Il secondo ricorrente lamenta l’erronea valutazione della prova indiziaria in ordine alla propria partecipazione ai fatti.

Entrambi chiedono l’annullamento della pronuncia di merito. In via subordinata la difesa deduce la mancanza di querela e l’intervenuta prescrizione, sollecitandone il rilievo d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla costante distinzione tra vizio di motivazione e rivalutazione del materiale probatorio. Il primo motivo del primo ricorrente non è consentito dalla legge perché propone una lettura alternativa delle prove, mentre il giudice di appello ha illustrato gli elementi alla base della ricostruzione delle condotte alle pagine 12-15 della sentenza impugnata. La cognizione di legittimità resta inibita quando le argomentazioni del merito sono esenti da vizi logici.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la graduazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo è assolto con riferimento agli elementi decisivi: il diniego di disapplicazione della recidiva, l’esclusione della lieve entità del danno e la conferma dell’aumento per la continuazione.

I motivi del secondo ricorrente incorrono nella stessa preclusione, poiché prospettano una diversa valutazione delle prove adeguatamente motivate alle pagine 10-11 della sentenza. Un ulteriore profilo è generico e non si confronta con la decisione impugnata, introducendo censure non proposte con i motivi di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

Infine, la Corte esclude il rilievo d’ufficio della prescrizione. Richiamando le Sezioni Unite n. 12602 del 2015, afferma che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma non eccepita in quella sede né dedotta con i motivi di ricorso. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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