Sequestro del telefono convalidato: messaggi acquisibili, foto non corrispondenza (Cass. pen. Sez. VI n. 37222 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di due dispositivi telefonici eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidato dal Pubblico ministero a norma dell’art. 355 cod. proc. pen. rende ritualmente acquisito al procedimento il contenuto dei dispositivi medesimi, sicché non è deducibile l’inutilizzabilità dei messaggi e delle fotografie su essi rinvenuti. La natura di corrispondenza, riconosciuta alla messaggistica telefonica, non si estende alle immagini fotografiche custodite nella galleria del telefono, che non hanno formato oggetto di comunicazione. In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, restando escluso il vizio di motivazione; la motivazione è sindacabile solo se apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Il Fatto

Un indagato per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha respinto la sua istanza di riesame contro il decreto del Pubblico ministero di convalida del sequestro probatorio di due smartphone. Il sequestro era stato operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità dei messaggi e delle fotografie estrapolati dai telefoni, asseritamente acquisiti senza l’autorizzazione del Pubblico ministero, trattandosi di corrispondenza. Lamenta inoltre l’assenza del fumus commissi delicti, una volta espunti gli elementi ricavati dai dispositivi.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara manifestamente infondato il primo motivo. L’ordinanza impugnata dà espressamente atto che il sequestro compiuto di iniziativa dalla polizia giudiziaria è stato convalidato dal Pubblico ministero a norma dell’art. 355 cod. proc. pen., e sul punto il ricorso nulla replica. Ne deriva che il contenuto dei dispositivi è stato ritualmente acquisito al procedimento.

I precedenti difensivi richiamati — tra cui la Corte cost. n. 170 del 2023 — non sono pertinenti: essi hanno affrontato la diversa questione se i messaggi telefonici avessero natura di semplici documenti, liberamente acquisibili dalla polizia giudiziaria senza controllo dell’autorità inquirente, censurando la tesi affermativa. Nel caso in esame, invece, l’acquisizione è passata attraverso la convalida dell’autorità giudiziaria.

La Corte opera poi una precisazione a margine, ma decisiva: se la natura di corrispondenza spetta alla messaggistica telefonica, altrettanto non può dirsi per le immagini fotografiche rinvenute nella galleria del telefono, che non hanno formato oggetto di comunicazione. Sul rilievo di tali immagini ai fini del giudizio di gravità indiziaria il ricorso non dice nulla.

Il secondo motivo non è consentito, perché deduce un vizio di motivazione in materia di misure cautelari reali, dove il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. I dati valorizzati dall’ordinanza — foto di stupefacenti e messaggi relativi a consegne di denaro, oltre 35.000 euro in contanti, la presenza non attuale di sostanza stupefacente nella abitazione desunta dal comportamento dei cani anti-droga, precedenti specifici — sono certi nell’an e logicamente congruenti con l’ipotesi d’accusa.

La motivazione risulta effettiva e non apparente, tale cioè da rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo il principio delle Sez. U n. 25932 del 29.05.2008. La revoca del sequestro delle somme di denaro non contraddice il quadro indiziario, essendo stata adottata per difetto di esigenze probatorie; né è condizionante il diverso giudizio di altro giudice in un distinto incidente cautelare. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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