Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 38599 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, poiché la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il vizio di violazione di legge processuale è deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. solo quando l’inosservanza della norma determini nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Il vizio di cui alla lett. b) attiene alla sola errata applicazione della legge sostanziale. Le questioni non devolute con specificità al giudice di appello non sono proponibili in sede di legittimità. Il bilanciamento tra circostanze è sindacabile solo per mero arbitrio o illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo deduceva violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio e delle ragioni dell’introduzione illecita nei locali. Con il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen. e al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile perché veicola una ricostruzione alternativa in fatto. Richiamando le Sezioni Unite n. 22242 del 2011, la Corte ribadisce che esula dai poteri della cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito. La mera prospettazione di una valutazione diversa delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

Il Collegio esclude poi che il dedotto malgoverno delle regole di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen. o della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. sia deducibile come violazione di legge: l’inosservanza di tali disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

Né giova la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., poiché tale disposizione riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale; diversamente si aggirerebbe il limite della lett. c).

Quanto al secondo motivo, la censura sull’aggravante non è consentita perché mancava il corrispondente motivo di appello, non vertendosi in questione rilevabile d’ufficio. La doglianza sull’attenuante della speciale tenuità del danno è manifestamente infondata: il danno deve essere lievissimo, di valore pressoché irrisorio, mentre rilevano gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza che assuma rilievo la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico. Nel caso di specie il tentativo di impossessamento della maggiore quantità possibile di materiale e la rottura di tre infissi integrano un danno patrimoniale non lieve.

Infine, la censura sul giudizio di comparazione è manifestamente infondata: esso implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sindacabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non sorretta da sufficiente motivazione, dovendo ritenersi tale quella che giustifichi l’equivalenza come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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