Pericolo di fuga e interrogatorio anticipato: nozione cautelare e riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 39728 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di fuga che consente l’adozione della misura cautelare inaudita altera parte, in deroga all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., va ricostruito secondo l’esegesi dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiedendosi concretezza ed attualità del rischio. Non occorrono condotte materiali di allontanamento già avviate: è sufficiente, con giudizio prognostico ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle frequentazioni, ai precedenti e alle pendenze giudiziarie, la sussistenza di un pericolo effettivo e prevedibilmente prossimo. L’insussistenza del pericolo di fuga è deducibile con il riesame, gravame interamente devolutivo, a tutela dei presupposti applicativi della misura e della sequenza procedimentale ordinaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia nei confronti di un indagato per reati in materia di stupefacenti, rilevando che essa non era stata preceduta dall’interrogatorio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo inosservanza dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e l’erronea valutazione del pericolo di fuga, in quanto il Tribunale avrebbe aderito alla prospettazione difensiva senza verificarne la sussistenza concreta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato del riesame. Un consolidato orientamento di legittimità escludeva dal cognome del tribunale del riesame la perdita di efficacia della misura correlata a vizi dell’interrogatorio, trattandosi di fase successiva all’applicazione del vincolo cautelare (Sezioni Unite n. 26 del 1995). Tale indirizzo si era però formato con riferimento all’interrogatorio di garanzia, postumo rispetto alla misura.

La disposizione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 114/2024, ha invece rimodulato il procedimento applicativo, imponendo in via ordinaria l’interrogatorio prima della misura, con specifiche ipotesi derogatorie, tra cui il pericolo di fuga, che legittimano l’effetto “a sorpresa”.

La Corte ritiene pertanto che l’insussistenza dell’esigenza del pericolo di fuga sia deducibile con il riesame, per eccepire la nullità del titolo cautelare ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il contraddittorio anticipato è elemento fondante del potere cautelare, e il controllo giurisdizionale va rafforzato proprio per le eccezioni alla regola, onde scongiurare che esigenze in realtà insussistenti eludano la scansione procedimentale.

Quanto al merito, il pericolo di fuga va accertato con concretezza ed attualità, con giudizio prognostico verificabile ancorato a circostanze specifiche e vicine nel tempo. Il Tribunale ha valorizzato elementi fattuali esaustivi: la titolarità di un permesso di soggiorno valido, la disponibilità di un domicilio, l’assenza di violazioni di misure non detentive. Gli ulteriori elementi addotti dal ricorrente attengono semmai al pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., esigenza irrilevante ai fini del differimento dell’interrogatorio. Il ricorso è infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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