Esigenze cautelari desumibili dalle modalità del fatto anche se risalente (Cass. pen. Sez. II n. 39941 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno concettualmente confuse con l’attualità delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione del reato può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte oggetto di imputazione provvisoria, quand’anche risalenti nel tempo, purché il percorso argomentativo del giudice di merito dia conto del concreto e attuale pericolo di recidivanza. Le dichiarazioni della persona offesa, debitamente vagliate, sono idonee a fondare i gravi indizi di colpevolezza, e il relativo apprezzamento di attendibilità, se privo di vizi logico-giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di un indagato, in relazione a reati di rapina aggravata e lesioni personali.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la censura della sussistenza dei gravi indizi in ordine alla rapina, fondati solo sulle dichiarazioni della persona offesa; la contestazione del pericolo di reiterazione, ritenuto giustificato in termini tautologici; la doglianza sulla scelta della misura intramuraria, asseritamente basata su una generica valutazione di personalità dell’indagato. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmente generici, avulsi da un effettivo confronto con il provvedimento impugnato, e comunque manifestamente infondati.
Sul primo motivo, i giudici di merito hanno concluso per la piena attendibilità del racconto della persona offesa, dopo un’analisi non superficiale del contributo informativo, anche in ordine alla finalizzazione delle violenze alla sottrazione della refurtiva. Le certificazioni mediche in tema di lesioni costituiscono, in ogni caso, un riscontro oggettivo. Tale conclusione in punto di fatto non è censurabile in sede di legittimità, perché priva di vizi logico-giuridici e coerente con l’insegnamento costante della Corte sulla sufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, debitamente vagliate (Sez. U n. 41461 del 19.07.2012; Sez. V n. 12920 del 13.02.2020), e sul necessario nesso causale tra violenza e sottrazione (Sez. II n. 21830 del 01.07.2020; Sez. II n. 48603 del 15.10.2019; Sez. II n. 10812 del 12.09.1995).
Sul secondo motivo, il concreto e attuale pericolo di recidivanza è stato adeguatamente argomentato, richiamando il preoccupante contesto di conflitto tra gruppi criminali per il controllo delle piazze di spaccio e, nello specifico, la peculiare brutalità della condotta, con ripetuti pestaggi, minaccia con arma da fuoco e umiliazione della vittima. Le censure del ricorrente sono meramente confutative.
La Corte afferma il principio centrale: l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità delle condotte criminose, di modo che il rischio di reiterazione può desumersi anche dalle modalità delle condotte oggetto di imputazione provvisoria, se risalenti nel tempo (Sez. II n. 38299 del 13.06.2023; Sez. II n. 9501 del 23.02.2016). Il Tribunale ha inoltre chiaramente contestato le lesioni, con indicazione della norma violata e del fatto, dovendosi tener conto della natura ontologicamente fluida della contestazione prima dell’esercizio dell’azione penale.
Quanto al terzo motivo, risulta adeguato il percorso argomentativo posto a fondamento dell’esclusione dell’affidabilità dell’indagato circa il rispetto di eventuali prescrizioni, anche in caso di misura autocustodiale. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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