Ricorso tardivo e reiterativo inammissibile per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 35114 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di quarantacinque giorni che, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza. L’inammissibilità consegue anche alla natura meramente reiterativa delle censure, che ripropongono le doglianze già formulate in appello senza alcun puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non è tenuto a riesaminare questioni già risolte dal giudice di merito quando il ricorrente non ne dimostri l’erroneità. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20.11.2025, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Treviso aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi.

Con i motivi si deduceva l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in materia di accertamento del tasso alcolemico, l’inattendibilità dell’apparecchio per l’alcoltest, l’inutilizzabilità della prova, l’omesso esame di prove decisive e la valutazione illogica della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. La questione giunge in cassazione per la verifica della fondatezza di tali censure.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il ricorso è stato depositato in data 17 marzo 2026, mentre il termine per il deposito — pari a quarantacinque giorni, decorrente, ex art. 585 cod. proc. pen., dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza, pari a sessanta giorni — scadeva il 5 marzo 2026. Il dato cronologico è stato ritenuto assorbente e autonomamente sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità.

La Corte ha comunque aggiunto che il ricorso è inammissibile anche nel merito delle censure. Le doglianze sono state ritenute reiterative di quelle già proposte in appello, senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata. Il ricorrente ha riproposto le medesime contestazioni senza misurarsi con le ragioni già espresse dal giudice di merito.

La Corte di merito, per converso, ha fornito una puntuale risposta alle censure relative all’affidabilità dell’etilometro, in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è stato quindi ritenuto congruo e non scalfito dalle censure difensive.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — secondo il richiamo alla Corte cost. n. 186 del 13.6.2000 — è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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