Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse escludono condanna alle spese (Cass. pen. Sez. II n. 35664 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente formalizzata mediante atto personalmente sottoscritto dall’imputato, ne determina l’inammissibilità, poiché tale atto non costituisce espressione dell’esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. L’inammissibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente non configura ipotesi di soccombenza e impedisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino aveva applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso tale provvedimento il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. e degli artt. 125, 127 e 309, comma 8, cod. proc. pen., per mancanza e apparenza della motivazione, e con il secondo il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.

Nelle more del giudizio di legittimità, è pervenuta tramite posta elettronica certificata la dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione dell’imputato autenticata dal difensore. Nell’atto si è dato conto che la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con conseguente cessazione della misura custodiale impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Il Collegio ha osservato che la rinuncia è stata ritualmente formalizzata dal ricorrente mediante atto personalmente sottoscritto, poiché tale atto non costituisce espressione dell’esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Sul punto la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando Sezioni Unite n. 12603 del 2015, Sez. II n. 49480 del 2023 e Sez. II n. 5978 del 2014.

Il Collegio ha poi affrontato il profilo delle conseguenze economiche dell’inammissibilità, richiamando il maggioritario indirizzo interpretativo secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione, infatti, non configura un’ipotesi di soccombenza. A sostegno sono stati richiamati, tra gli altri, Sez. V n. 30253 del 2025, Sez. IV n. 45618 del 2021, Sez. III n. 29593 del 2021, Sez. I n. 11302 del 2017 e Sez. VI n. 22747 del 2003.

La Corte ha ricondotto tale conclusione all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6624 del 2011, secondo cui la nozione di carenza di interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero perché ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Nel caso esaminato, la rinuncia ha addotto quale motivazione la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, per la mutata situazione di fatto intervenuta medio tempore, dovuta alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte ha quindi ravvisato una situazione nella quale il ricorrente non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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