Acquisizione di impianti sportivi comunali tra demanio e patrimonio indisponibile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 198 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti sportivi di proprietà comunale, quando siano concretamente destinati allo svolgimento di attività sportive e a un pubblico servizio, appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., e non al demanio, non essendo compresi nell’elencazione tassativa degli artt. 822 e 825 cod. civ. Non esistono norme, nazionali o regionali, che riservino la proprietà degli impianti sportivi agli enti pubblici né che ne impongano la demanialità. L’acquisizione di impianti sportivi da parte dell’ente locale è pertanto possibile, in forza della generale capacità di diritto privato riconosciuta dall’art. 11 cod. civ., non essendovi impedimenti normativi espressi. Questa acquisizione integra una spesa di investimento e incontra i vincoli di buon andamento e di equilibrio di bilancio degli artt. 81, 97 e 119 Cost.; l’ente deve svolgere un’approfondita istruttoria, documentando ragionevolezza e utilità dell’acquisto, finalità pubblica perseguita e analisi costi/benefici, e improntare l’iter procedimentale ai principi dell’art. 1 della legge n. 241/1990, nel rispetto delle norme sulla concorrenza e parità di trattamento.

Il Fatto

Un piccolo Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla possibilità di acquisire al proprio demanio comunale taluni impianti di risalita, di innevamento e le strutture connesse, appartenenti a una società in liquidazione giudiziale. L’acquisizione era funzionale a un Patto territoriale tra più enti pubblici per il rilancio turistico di un comprensorio montano, che prevedeva un eventuale cofinanziamento regionale per la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento degli impianti.

Il Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’ente, ha precisato che i beni, stimati in circa 400.000 euro, sarebbero stati messi all’asta dal Tribunale e che il Comune disponeva già delle risorse in bilancio. Il quesito riguardava la compatibilità di tale acquisizione con il d.lgs. n. 118/2011 e con le norme di contabilità degli enti locali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato i requisiti del parere: la richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dall’organo politico di vertice. Su quello oggettivo, il Collegio ha limitato l’esame all’analisi generale e astratta della normativa sull’acquisizione di impianti sportivi a titolo oneroso, precisando che la modifica della fattispecie concreta — l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta a favore di un terzo — non rileva ai fini dell’ammissibilità, pur rendendo il parere inutile per il Comune.

Sul primo quesito, la Corte ha escluso la qualificazione demaniale degli impianti. Gli artt. 822 e 825 cod. civ. contengono un’elencazione tassativa che non li contempla, mentre l’art. 2 del d.lgs. n. 38/2021 definisce impianto sportivo la struttura preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive con i relativi spazi, servizi e supporti. Secondo un orientamento consolidato — Cass. Sez. Un. n. 20682 del 2018, Cons. Stato Sez. V n. 100 del 2024, TAR Lombardia n. 26 del 2024 e TAR Milano n. 1279 del 2024 — gli impianti sportivi comunali, se effettivamente destinati all’interesse della collettività, rientrano nel patrimonio indisponibile. I beni patrimoniali indisponibili sono commerciabili, pur gravati da un vincolo di destinazione all’uso pubblico, e possono essere oggetto di negozi traslativi.

Quanto agli impianti di risalita, funivie, sciovie e seggiovie, la Corte ha chiarito che, costituendo strumenti indispensabili per strutture sportive allestite dai Comuni per finalità turistiche, essi non sono classificabili come mezzi pubblici di trasporto, secondo le pronunce Cass. n. 4541 del 2015, n. 3733 del 2015, n. 6067 del 2017, n. 1445 del 2017 e n. 13069 del 2020.

Sul secondo quesito, la Sezione ha ricondotto l’acquisto alla categoria della spesa di investimento. Il d.lgs. n. 118/2011 non disciplina l’acquisizione di beni ma la loro corretta contabilizzazione. L’art. 119, ultimo comma, Cost. consente l’indebitamento solo per spese di investimento, e la legge n. 350/2003, al comma 18, lett. c), include tra gli investimenti proprio l’acquisto di impianti e beni mobili a utilizzo pluriennale. La nozione di spesa di investimento è più restrittiva di quella di spesa in conto capitale, secondo la deliberazione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG. Anche l’uso di risorse disponibili non elide i vincoli di buon andamento e di equilibrio di bilancio: da ciò l’obbligo di una istruttoria documentata, con analisi costi/benefici, e di un iter rispettoso dei principi di concorrenza e parità di trattamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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