Cessazione materia contendere e riliquidazione pensione con aliquota 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 187 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione della pensione operata dall’INPS in applicazione dei commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, con riconoscimento dell’aliquota annua del 2,44% sull’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di riliquidazione fondata sull’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La domanda attorea resta riduttivamente emendata in conformità al dictum delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che hanno affermato l’applicazione dell’aliquota annua del 2,445% per l’anzianità maturata alla data predetta. La sopravvenuta cessazione rende inutile l’applicazione del secondo comma dell’art. 181 cod. proc. civ. in relazione all’omessa comparizione della parte attrice all’udienza di discussione. La soccombenza reciproca rispetto all’originaria domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato collocato in quiescenza dal 1° febbraio 2021, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania deducendo che le quote A e B della propria pensione erano state calcolate applicando l’aliquota complessiva del 35% sancita dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella del 44% contemplata dall’art. 54 del medesimo d.P.R. per chi avesse maturato tra i quindici e i venti anni di servizio utile al 31 dicembre 1995. Ha quindi chiesto la riliquidazione del trattamento con i conseguenti maggiori ratei.

Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito evidenziando di aver già riliquidato la pensione in melius in virtù dei commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, applicando l’aliquota del 2,44% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con erogazione degli arretrati, e reputando cessata la materia del contendere. Il ricorrente ha condiviso tale conclusione.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che il ricorrente ha esplicitamente concordato sulla cessazione della materia del contendere. Sul piano sostanziale tale esito riflette l’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che hanno affermato l’applicazione dell’aliquota annua del 2,445% in relazione all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

Nel caso concreto l’anzianità utile risultava di sedici anni e quattro mesi, circostanza documentata dalla produzione attorea. La domanda originaria deve pertanto reputarsi riduttivamente emendata in conformità a quel dictum.

La Corte precisa inoltre che la modifica investe anche la decorrenza del trattamento, circoscritta al 1° gennaio 2022 in ossequio a una giurisprudenza ormai pacifica, richiamata nella specie dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello.

Quanto al profilo processuale, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere rende inutile applicare il secondo comma dell’art. 181 cod. proc. civ. in riferimento all’omessa comparizione della parte attrice all’udienza di discussione.

Infine, la soccombenza reciproca rispetto all’originaria domanda attorea giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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