Conto giudiziale del tesoriere: irregolarità e condanna per maggiori interessi passivi (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 20 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto del tesoriere di un ente sanitario regionale è procedibile anche quando il conto sia compilato su un modello non conforme a quello ufficialmente previsto, purché presenti i requisiti sostanziali di contenuto e forma idonei a illustrare i risultati della gestione contabile, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il termine quinquennale di estinzione di cui all’art. 150 del codice di giustizia contabile è rispettato quando, entro il quinquennio, sia depositata la relazione del magistrato istruttore sul conto, restando irrilevanti le successive vicende processuali. È illecita, oltre che lesiva dei principi di autonomia negoziale, buona fede e correttezza ex art. 1375 cod. civ., la modifica unilaterale, da parte del tesoriere, delle condizioni economiche sulle anticipazioni di cassa, con conseguente irregolarità del conto e condanna al pagamento delle maggiori somme.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal tesoriere di un ente sanitario regionale per l’esercizio finanziario 2013. Il conto era stato trasmesso all’ente il 25 febbraio 2014, parificato il 17 luglio 2017 e depositato presso la Sezione in pari data.

Il magistrato istruttore, con la relazione n. 338/2022, ha prospettato numerose irregolarità. Un primo giudizio, definito con la sentenza n. 113/2022, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’istituto bancario subentrato, con remissione degli atti al magistrato istruttore, che ha depositato la relazione n. 36/2023, sostanzialmente riproduttiva della precedente. Il Collegio è stato quindi investito delle questioni relative all’estinzione del giudizio, all’ammissibilità del conto e al merito delle irregolarità.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, il Collegio esclude l’estinzione del giudizio di conto. L’art. 150 del codice di giustizia contabile presuppone il mancato deposito, entro cinque anni, della relazione del magistrato istruttore ex art. 145 del codice di giustizia contabile. Poiché il conto è stato trasmesso il 17 luglio 2017 e la relazione è stata depositata il 3 giugno 2022, il termine risulta rispettato: rileva il deposito della relazione sul conto entro il quinquennio, mentre sono irrilevanti le successive dinamiche processuali.

Nel merito dell’ammissibilità, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, in carenza di specifica normativa, le disposizioni vigenti per gli enti locali costituiscono criteri generali di riferimento; dal 2012 le aziende sanitarie devono attenersi ai principi del Titolo II del D.Lgs n. 118/2011. L’idoneità dei modelli va valutata in concreto: il mancato uso del modello ufficiale non impedisce l’incardinamento del giudizio, purché il conto presenti i requisiti sostanziali (Corte conti, Sez. Basilicata, sent. n. 80/2016; Sez. Umbria, sent. n. 209/2003). Il Collegio ritiene il conto idoneo, valorizzando il principio di sostanzialità documentale.

Quanto alle singole censure, la Corte non condivide quella sulla gratuità del servizio: i servizi accessori (pagobancomat, carte di credito, bolli) erano dovuti e vanno remunerati, esulando dal rapporto principale di tesoreria. Rileva invece una discordanza sulle anticipazioni al 31/12/2013, con conto formalmente non regolare. Accerta inoltre il mancato versamento del contributo annuo di sponsorizzazione per il 2013, dichiarando il conto irregolare e condannando il tesoriere per l’importo corrispondente.

La censura di maggiore rilievo riguarda i maggiori interessi passivi. Scaduta la proroga al 31 luglio 2012, il tesoriere ha comunicato condizioni economiche unilateralmente determinate, applicabili dal 1° agosto 2012, operando quale agente contabile di fatto. La Corte qualifica tale condotta come illecita: contrasta con l’art. 1375 cod. civ., con la clausola del capitolato che imponeva la prosecuzione alle medesime condizioni e con il comma 5 dell’art. 3 della convenzione, che vietava al tesoriere di modificare di propria iniziativa le condizioni. Il maggior esborso, pari a circa 400.000 euro, determina irregolarità del conto e condanna in eguale misura, con interessi legali dal deposito della sentenza. Il Collegio dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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