Revisione prezzi MIES: la clausola ARERA è conforme all’art. 115 (Cons. Stato n. 10 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura di norma imperativa e inderogabile, ma non predetermina il contenuto della clausola di revisione prezzi: impone soltanto l’inserimento della clausola nei contratti ad esecuzione periodica e continuativa. È pertanto conforme alla norma la clausola revisionale che parametra i prezzi unitari della componente energetica ai prezzi pubblicati trimestralmente da ARERA per il mercato tutelato. Il giudice non può interpretare la clausola in bonam partem imponendo un’istruttoria diretta a preservare l’equilibrio economico: una simile lettura introduce un effetto di sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale e confligge con l’art. 1370 cod. civ. e con l’autonomia negoziale. La dedotta alterazione dell’equilibrio sinallagmatico deve essere dimostrata in concreto, non essendo sufficiente l’affermazione dell’aumento dei prezzi dei fattori produttivi.

Il Fatto

Consip ha indetto una gara per l’affidamento del Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per immobili sanitari, aggiudicata per un lotto alla società fornitrice, che ha stipulato la relativa Convenzione. Il Capitolato tecnico prevede la revisione dei prezzi unitari della componente energetica mediante un indice calcolato sul rapporto tra i prezzi unitari del gas naturale definiti dall’Autorità di settore nel trimestre di riferimento e quelli del trimestre precedente.

La società fornitrice ha impugnato le revisioni relative a due trimestri del 2022, contestando che l’applicazione della clausola, a fronte dell’aumento dei prezzi del gas e della riduzione degli oneri generali di sistema, avesse perso la funzione di garanzia dell’equilibrio negoziale. Il TAR Lazio ha accolto la domanda di annullamento per violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e per difetto di istruttoria, dichiarando inammissibile quella di accertamento. Consip ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi di appello e la questione riproposta dalla società appellata. Muove dalla premessa che l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, impone all’amministrazione di inserire la clausola di revisione e di svolgere l’istruttoria su dati ufficiali, ma non stabilisce alcuna rigida predeterminazione del contenuto applicativo. Solo sotto questo profilo limitato può operare il meccanismo di sostituzione automatica della pattuizione che escluda la revisione.

Il Consiglio richiama le proprie pronunce n. 1013 e n. 1014 del 2025, rese su una clausola ritenuta sovrapponibile per struttura e contenuto, e ne fa applicazione anche a fronte delle obiezioni della società appellata. L’interpretazione accolta dal primo giudice conferisce alla clausola una portata diversa dal suo chiaro tenore letterale e finisce per prospettare un’esegesi contraria alla volontà delle parti, laddove l’art. 1370 cod. civ. non lascia spazio a dubbi esegetici.

La Corte esclude che il rimedio manutentivo del contratto possa essere imposto in via giudiziale. Esso dovrebbe confrontarsi con l’autonomia negoziale e con le previsioni che pongono a carico del fornitore il rischio della determinazione dei corrispettivi e la loro fissità, nonché con la logica funzionale e causale dell’intero contratto.

Sul piano probatorio, il Collegio rileva che nessuna concreta dimostrazione dell’effettivo aumento dei costi dei fattori produttivi è stata fornita, essendosi gli assuntori limitati ad affermare l’innalzamento del costo del gas. Il settore energetico è caratterizzato da oscillazioni ordinarie, sicché la verifica dell’imprevedibilità e dell’intollerabilità dell’aumento andava condotta in concreto, anche sul lato della capacità del negozio di generare profitti.

Ne consegue la correttezza dell’operato della centrale di committenza, che ha applicato la formula matematica della clausola senza margini interpretativi. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado è respinto e le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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