Ottemperanza al giudicato e riequilibrio finanziario piano elimina blocco esecutivo (TAR Puglia n. 1106 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’ente locale che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale opera dalla data della deliberazione fino all’approvazione o al diniego del piano. Una volta intervenuta l’approvazione definitiva del piano da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, l’ostacolo all’esecuzione viene meno e il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato di condanna al pagamento. La pendenza di una trattativa transattiva non accettata dalla controparte non integra causa di improcedibilità né di ulteriore dilazione. L’ordine di ottemperanza è impartito entro un termine perentorio, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Con sentenza n. 1083/2021 il TAR Puglia, Bari, ha condannato il Comune di Andria a procedere alla revisione dei prezzi contrattuali in favore della società ricorrente, per il servizio di igiene urbana, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 537/1993. Il giudice ha dichiarato nulla la clausola contrattuale che prevedeva una franchigia del 10% sulle variazioni in aumento, qualificandola come alea ai sensi dell’art. 1664 cod. civ., e ha determinato il quantum applicando la variazione percentuale accertata, con esclusione della riduzione, oltre interessi di mora.
Un primo ricorso per ottemperanza è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 1061/2022, in ragione della sospensione delle procedure esecutive conseguente alla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Sopravvenuta l’approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, la società ha riproposto l’ottemperanza, deducendo la cessazione dell’ostacolo e il persistente inadempimento dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura fino alla data di approvazione o di diniego del piano. Nella specie l’approvazione era già intervenuta, ma in epoca anteriore alla pronuncia sulla prima ottemperanza: di qui l’improcedibilità allora dichiarata.
La sopravvenuta approvazione definitiva del piano da parte della Sezione regionale di controllo per la Puglia, con delibera n. 12 del 2023, elimina l’elemento ostativo. Il venire meno della sospensione riapre la strada all’esecuzione del giudicato, che nella specie presenta una componente squisitamente esecutiva, non residuando in capo all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità.
Il Comune si è difeso rappresentando che il debito non è stato censito nel piano, rimodulato prima della pubblicazione della sentenza, e che occorre il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL, previa approvazione del rendiconto e tentativo di bonario componimento. Il Collegio non ritiene tali argomenti idonei a giustificare l’ulteriore inerzia: la proposta transattiva non è stata accettata dalla ricorrente e il percorso amministrativo invocato si traduce in una dilazione non consentita.
Il ricorso è pertanto accolto. È ordinato al Comune di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a dare esecuzione alla sentenza n. 1083/2021 secondo quanto statuito. La nomina del commissario ad acta è riservata al prosieguo, in caso di segnalato persistente inadempimento. Le spese sono compensate in ragione del complessivo andamento della vicenda.
Nota della Redazione
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