Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 161 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo è parametrata al grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione. Quando l’attestato posseduto è di livello superiore a quello del titolo di studio richiesto, l’indennità va calcolata con riferimento al grado dell’attestato corrispondente al titolo di accesso e non può superare tale misura. L’art. 4, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 752/1976 e il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico impongono di tener conto delle modifiche normative intervenute sui requisiti di accesso anche dopo l’assunzione. L’indennità ha natura dinamica: segue l’evoluzione dei requisiti d’accesso e non la situazione esistente al momento dell’immissione in ruolo. Una diversa lettura contrasterebbe con l’art. 3 Cost., discriminando dipendenti con identica funzione e identica competenza linguistica in ragione della sola data di assunzione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, agisce in sede di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato. Chiede l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato B2 (ex patentino “B”), pari a € 189,94 mensili, in luogo di quella corrispondente all’attestato B1 (ex patentino “C”), pari a € 151,97 effettivamente goduta.

Espone di essere in possesso, già prima del 2017, del cd. patentino “A”, di livello superiore. Rivendica la pretesa a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, che ha innalzato il titolo di studio richiesto per la nomina ad agente. L’Amministrazione non ha risposto all’istanza, si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, e ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017: la norma ha elevato il titolo di studio per la nomina ad agente dal diploma di scuola media inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. A tale titolo corrisponde, secondo la disciplina sul bilinguismo, l’attestato B2.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 752/1976, che prescrive la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, e sull’art. 4, che collega ciascun grado di attestato al titolo di studio richiesto per l’accesso. Il comma 6 della medesima disposizione conferma il principio di corrispondenza in tema di passaggio a funzioni superiori. I commi quarto e quinto chiariscono come computare l’indennità nei casi di discrasia tra attestato posseduto e titolo richiesto.

Il Collegio ribadisce che l’indennità di bilinguismo non può superare quella prevista per il grado dell’attestato corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione. Tuttavia essa ha un’impronta dinamica: varia in ragione della modifica dei requisiti d’accesso e dell’acquisizione di attestati di grado maggiore nel corso della carriera (TRGA Bolzano, sentenza n. 269/2022). La soluzione opposta urterebbe contro il principio di uguaglianza, premiando o penalizzando il dipendente per la sola circostanza accidentale della data di assunzione.

Pertanto il ricorrente, che ha svolto la funzione al momento della novella e possiede addirittura l’attestato superiore ex “A”, ha diritto all’indennità parametrata al B2 dal 7.7.2017. La pretesa economica è però circoscritta al quinquennio antecedente all’istanza interruttiva della prescrizione, e solo per i periodi di effettivo servizio in Alto Adige. Spettano le differenze di € 37,97 mensili lorde, oltre agli accessori ex art. 429 c.p.c., secondo le modalità dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Il ricorso è accolto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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