Interessi anatocistici su debito PA: tasso ordinario non moratorio (TAR Calabria n. 1716 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi anatocistici maturati su un credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione costituiscono un’obbligazione pecuniaria autonoma rispetto al capitale originario. Ad essi non si estende il tasso speciale di mora previsto dal d.lgs. n. 231/2002 per le transazioni commerciali, che ha natura sanzionatoria e risarcitoria e presuppone un ritardo nel pagamento del corrispettivo originario. In assenza di una convenzione scritta posteriore alla scadenza che fissi un saggio superiore, gli interessi anatocistici sono dovuti al saggio legale ordinario tempo per tempo vigente, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, comma 1, cod. civ. Il ricorso per ottemperanza è accolto quando l’amministrazione non provi, come è suo onere, l’integrale esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, con decreto ingiuntivo n. 845 del 20 giugno 2015, aveva ingiunto a una azienda sanitaria provinciale il pagamento di una somma in favore di una banca, oltre interessi e spese. L’opposizione proposta dall’ente è stata rigettata con sentenza n. 2222 del 5 novembre 2019, passata in giudicato e non impugnata.
Notificati i titoli esecutivi, la sorte capitale è stata corrisposta. Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento degli interessi maturati e non corrisposti, quantificati alla data della domanda, oltre a quelli successivi. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm.: il giudicato è certo e l’ente non ha dimostrato, come era suo onere, di avervi dato integrale esecuzione. L’obbligo di adempiere è stato pertanto dichiarato, detratto quanto già pagato.
La questione centrale riguarda la misura degli interessi richiesti. Il creditore ha rappresentato l’avvenuto pagamento del capitale, circostanza che implica accettazione dell’imputazione dei versamenti al capitale ai sensi dell’art. 1194, comma 1, cod. civ. Da ciò deriva la debenza degli interessi sulle somme già dovute a titolo di interessi, sussistendo i presupposti dell’anatocismo: interessi scaduti da almeno sei mesi e domanda giudiziale.
Su questi ultimi il TAR opera una distinzione netta. Da un lato, essi decorrono solo dal giorno della domanda giudiziale, ex art. 1283 cod. civ., e non dalla scadenza del credito. Dall’altro, sono soggetti al tasso ordinario ex art. 1284, comma 1, cod. civ., e non al saggio speciale del d.lgs. n. 231/2002 invocato dal ricorrente.
La ragione è duplice. L’interesse anatocistico ha natura di obbligazione pecuniaria autonoma: l’art. 1283 cod. civ. disciplina la facoltà di capitalizzazione, ma non estende a tale nuova obbligazione il saggio speciale del credito originario. Inoltre la disciplina speciale del decreto legislativo ha funzione sanzionatoria e risarcitoria, volta a reprimere il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali; il debito per interessi anatocistici non nasce dalla transazione sottostante, ma dalla regola di diritto comune e non può beneficiare del tasso di mora.
Sul piano esecutivo, il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per l’inerzia successiva. Le spese sono poste a carico dell’ente inadempiente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1194 c.c. – Imputazione del pagamento agli interessi
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi