Spese di lite sotto i minimi tariffari e liquidazione del compenso professionale (Cons. Stato n. 1718 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il rispetto dei parametri tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso liquidato, coerentemente con l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera. La liquidazione che si colloca al di sotto dei valori tabellari è illegittima, dovendosi applicare anche la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4. La serialità del contenzioso, pur non essendo ipotesi derogatoria del principio di soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo.
Il Fatto
Le odierne appellanti hanno proposto ricorso davanti al TAR per la Liguria per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, che ha riconosciuto loro il beneficio della carta elettronica per il docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito di un importo complessivamente pari a 6.500,00 euro.
Il Tribunale ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito sessanta giorni per la costituzione della carta elettronica, liquidando però a titolo di spese di lite soltanto 500,00 euro. Avverso tale capo della sentenza hanno proposto appello le interessate, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, per essere la somma liquidata notevolmente inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale ex art. 2233 c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la regola per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese solo qualora intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). Ribadisce poi che, pur trattandosi di potere discrezionale, resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).
Quanto all’applicazione dei valori tabellari, la Corte richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Da quel parere emerge che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, limitando la discrezionalità del giudice attraverso l’individuazione di soglie minime percentuali di riduzione non derogabili.
Su tali coordinate il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 5.201 a 26.000 euro, pur tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4. Nel contempo respinge la censura di apoditticità della motivazione, rilevando che il contenzioso è oggettivamente non complesso e, soprattutto, seriale, stante i numerosi analoghi precedenti.
La Corte precisa che la serialità non figura tra le ipotesi derogatorie del principio di soccombenza, ma ben può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo (Cons. St., Sez. VII, n. 5201 del 2025; Cons. St., Sez. VII, n. 9291 del 2025). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso (Cons. St., Sez. IV, n. 3270 del 2024).
L’appello è pertanto accolto: in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado sono liquidate in 800,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello, commisurate al solo valore del capo impugnato, sono liquidate in 300,00 euro a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2233 c.c. – Compenso
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese