Sei scatti stipendiali e buonuscita anche per i Carabinieri cessati a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 174 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, nel testo vigente a seguito dell’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 disposta dal codice dell’ordinamento militare, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle Forze di polizia, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Il beneficio spetta anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L’abrogazione di una norma novellatrice non determina la reviviscenza della disposizione originaria, istituto di carattere eccezionale. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Superato il modello PA04, la valutazione dei presupposti spetta in via esclusiva all’INPS tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPa.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, cessa dal servizio a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio. Chiede all’INPS la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’Istituto non risponde all’istanza e alla successiva diffida.
Il ricorrente agisce quindi per l’annullamento del silenzio rifiuto e per l’accertamento del diritto al beneficio. L’INPS eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per difetto di previa domanda e, nel merito, contesta la spettanza dell’emolumento.
La Motivazione della Corte
L’eccezione di inammissibilità è infondata. Risulta agli atti la domanda di rideterminazione inoltrata all’INPS e la successiva diffida, quest’ultima sottoscritta personalmente dal ricorrente e non dal difensore sulla base di procura. L’atto integra manifestazione diretta della volontà della parte e non è stato disconosciuto ai sensi dell’art. 214 c.p.c.. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza: l’istanza di ricalcolo non condiziona la decidibilità nel merito (TRGA Bolzano n. 160 del 2025 e n. 68 del 2024).
Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità del beneficio ai Carabinieri cessati a domanda. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitavano i sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
Il passaggio decisivo è l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare. Il Tribunale esclude che tale abrogazione abbia fatto rivivere l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 nella formulazione originaria: la reviviscenza è istituto eccezionale e richiede una volontà legislativa certa, come chiarito dalla Corte cost. n. 13/2012 e dalla Cass. n. 3284/1979. La tecnica codicistica osta alla riemersione di norme esterne al codice. Il comma 15-bis deve quindi ritenersi abrogato.
Ne consegue che l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. lascia fermo, per tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare, l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. La nozione di Forze di polizia è ampia e comprende tanto l’ordinamento civile quanto quello militare, come si desume dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e dal richiamo al d.P.R. n. 150/1987. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il calcolo della buonuscita; irrilevante è anche l’eccezione sul modello PA04, superato dalla circolare INPS n. 26/2019. Il comma 2 dell’art. 6-bis ricomprende la cessazione a domanda in presenza dei due requisiti (Cons. Stato n. 8598/2024).
Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Sugli importi maturano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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