Polizza multirischi alberghiera, il sottolimite non assorbe il massimale apparecchiature elettroniche (Arbitro Assicurativo n. 871 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la clausola che delimita i rischi inclusi e quella che li esclude si sovrappongono a tal punto da svuotare di contenuto la garanzia, l’interprete deve ricorrere ai criteri oggettivi di ermeneutica contrattuale. La clausola di copertura va letta nel significato che le assicura un qualche effetto, ai sensi dell’art. 1367 cod. civ.; l’esclusione generica dei danni elettrici va intesa in senso restrittivo e contra stipulatorem, ai sensi degli artt. 1369 e 1370 cod. civ., preservando la causa del contratto. Le spese di assistenza legale nel procedimento arbitrale possono costituire danno emergente solo se causalmente riconducibili alla condotta dell’impresa secondo il criterio del “più probabile che non” e nei limiti dell’art. 1223 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile a destinazione alberghiera, aveva assicurato lo stabile con una polizza multirischi comprensiva della garanzia “apparecchiature elettroniche” con massimale di euro 40.000,00. Nel giugno 2024 il kit variatore di frequenza dell’impianto ascensore restava danneggiato per eventi accidentali. La denuncia di sinistro era seguita da una fattura di riparazione di euro 5.950,00 e da un atto di liquidazione amichevole dell’impresa per euro 2.582,00, senza quietanza sottoscritta dalla ricorrente.

Esperito il reclamo del 3 aprile 2025, l’impresa confermava il solo sottolimite della garanzia “Fenomeno Elettrico”, negando l’operatività del massimale delle apparecchiature elettroniche. La ricorrente adiva quindi l’Arbitro Assicurativo chiedendo il residuo di euro 3.368,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali. L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per carenza di previo reclamo e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

L’eccezione preliminare non è accolta. La comunicazione del 3 aprile 2025 contiene tutti gli elementi di doglianza poi sviluppati nel ricorso, l’intimazione di pagamento e la riserva di agire in giudizio. Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio ribadisce che le disposizioni sul reclamo non vanno intese in senso eccessivamente formale: basta che il cliente sottoponga la doglianza e che l’impresa sia messa in condizione di replicare.

Nel merito è incontroverso il sinistro e l’an del diritto all’indennizzo. Il contendere riguarda l’inquadramento dei danni. La ricorrente invoca l’art. 39 delle CGA, che indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso agli impianti e alle apparecchiature elettroniche, con massimale di euro 40.000,00. L’impresa oppone l’art. 40 del Settore D, che esclude i danni meccanici, elettrici ed elettromeccanici e quelli riconducibili al Settore A, sostenendo che applicare il massimale del Settore D eluderebbe il sinallagma contrattuale.

Il Collegio ritiene che la lettura complessiva dell’articolato non sia immune da incertezze interpretative. Tra clausole determinative del perimetro di copertura e clausole che lo delimitano restrittivamente corre un rapporto regola-eccezione. Muovendo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la polizza deve assicurare un equilibrio delle posizioni contrattuali, il Collegio afferma che il rischio assunto deve restare individuabile: la somma tra rischi inclusi ed esclusi deve essere positiva, mai nulla o negativa. Una copertura definita dalle sole esclusioni oblitererebbe la causa del contratto.

Nel caso concreto, la risultante letterale degli artt. 39 e 40 delle CGA produce una pressoché totale evanescenza del rischio. Escludere tout court i danni elettrici svuota di effettività l’obbligo di indennizzo. Il ricorso ai criteri degli artt. 1367, 1369, 1370 cod. civ., oltre al canone della buona fede ex art. 1366 cod. civ., consente di salvare la garanzia: l’esclusione dei danni elettrici opera solo quando la loro eliminazione rientri nelle prestazioni di assistenza e manutenzione della casa costruttrice. È quindi errata la riconduzione del sinistro al “Fenomeno Elettrico”: spetta il pieno ristoro di euro 5.950,00, con differenza di euro 3.368,00.

Quanto alle spese legali, il Collegio ammette che possano integrare danno emergente quando la complessità della controversia o il carattere ostruzionistico delle obiezioni rendano ragionevole il ministero di un difensore. Il riconoscimento richiede però il nesso causale ex art. 1223 cod. civ. La voce di euro 1.701,00 per “l’intero procedimento arbitrale” non è scorporabile e si sovrappone all’attività già svolta nel reclamo. È riconosciuta solo la voce stragiudiziale di euro 1.276,00, previa prova dell’effettivo sostenimento della spesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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