Eventi atmosferici: onere della prova sul condominio assicurato (Arbitro Assicurativo n. 879 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l’indennizzabilità dei danni verificatisi all’interno del fabbricato alla presenza di rotture, brecce o lesioni va interpretata, ex art. 1369 c.c., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato: essa esclude i danni rispetto ai quali l’evento meteorologico è stata mera occasione e non causa. Nei giudizi di pagamento dell’indennizzo, è onere dell’assicurato provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi; la riconducibilità dell’evento ai rischi esclusi costituisce invece fatto impeditivo, da provare dall’assicuratore. La prova della violenza del fenomeno atmosferico non è integrata dall’allegazione di bollettini e allerte meteo, che non dimostrano l’effettivo verificarsi dell’evento nella zona né il nesso causale con il danno. Nelle polizze a rischi nominati, il richiamo a garanzie non acquistate preclude comunque l’indennizzabilità.

Il Fatto

Un condominio, assicurato contro i danni da eventi atmosferici, denunciava infiltrazioni d’acqua segnalate da alcuni condomini. L’impresa incaricava una ditta specializzata: la relazione peritale attribuiva il danno all’acqua piovana, rischio non coperto, senza riferimento a lesioni o brecce sul cornicione dell’edificio.

Il ricorrente contestava quelle risultanze, sostenendo che il danno derivava da un fenomeno atmosferico violento che aveva danneggiato la copertura del cornicione, come risultava dal preventivo dell’impresa incaricata. Chiedeva il rimborso del costo di rifacimento del cornicione, quantificato in euro 20.000,00 al netto dei danni collaterali. L’impresa resisteva, eccependo l’usura e la mancata manutenzione e la mancata sottoscrizione della garanzia “Acqua piovana”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla validità della clausola contrattuale. Richiamando Cass. civ. sez. III ord. n. 16138 del 2026, ribadisce che la clausola che richiede rotture, brecce o lesioni opera come delimitazione causale del rischio: la sua funzione è escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno sulla struttura, rispetto ai quali l’evento è solo occasione.

Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio richiama Cass. civ. sez. III n. 6954 del 2024, n. 31251 del 2023 e n. 1558 del 2018: l’assicurato deve dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi, mentre l’assicuratore deve provare i fatti impeditivi, cioè i presupposti delle clausole di delimitazione. Coerentemente, nelle polizze a rischi nominati, la riconducibilità del sinistro ai rischi inclusi integra fatto costitutivo della pretesa indennitaria (Decisione AAS n. 379/26, conforme n. 422/26).

Nel caso concreto, il ricorrente ha prodotto l’avviso di segnalazione danni del Comune, un grafico delle precipitazioni, il preventivo della ditta e documentazione fotografica della copertura in ardesia. L’impresa ha opposto l’accertamento del proprio perito, le verifiche meteorologiche e i dati sul vento, oltre a immagini pregresse dello stabile. Il Collegio, dato il limite dei poteri istruttori — le controversie sono esclusivamente documentali ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 — ritiene che il ricorrente non abbia fornito la prova della diretta conseguenza del danno da un evento con le caratteristiche della garanzia.

Quanto alla dimostrazione della violenza del fenomeno, il Collegio richiama la Decisione AAS n. 452/26: l’allegazione del bollettino con allerta meteo non colma la lacuna probatoria, perché l’allerta ha funzione preventiva e non dimostra l’effettivo verificarsi dell’evento nella zona né il nesso con i danni. Sul punto richiama altresì Cass. civ. sez. III ord. n. 8474 del 2026 e n. 15187 del 2025: le precipitazioni integrano il caso fortuito solo se eccezionali e imprevedibili, da accertarsi su dati scientifici di lungo periodo tratti da fonti certe e qualificate.

Il grafico delle precipitazioni e l’avviso comunale non costituiscono dunque prova sufficiente del fenomeno violento. Infine, i danni da infiltrazione interna potrebbero astrattamente rientrare nella garanzia “Acqua piovana”, ma tale copertura non risulta acquistata dal condominio, circostanza non contestata: il sinistro non è indennizzabile neppure sotto tale profilo. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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