Scatti stipendiali TFS preclusi al militare cessato senza requisiti soggettivi (TAR Puglia n. 474 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio, previsto dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, spetta in via automatica al solo personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Per il restante personale militare il beneficio presuppone i requisiti soggettivi puntualmente indicati dai primi due commi della medesima disposizione. L’abrogazione degli artt. 1076, 1077 e 1082 cod. ord. mil. ad opera dell’art. 1, comma 258, legge n. 190/2014 ha eliminato la condizione legittimante l’attribuzione del beneficio, senza che il militare possa invocare la prestazione alternativa, configurandosi un’obbligazione facoltativa e non alternativa, con estinzione per impossibilità della prestazione principale. Il giudice amministrativo è inderogabilmente competente quando gli effetti del provvedimento sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui ha sede il tribunale.
Il Fatto
Il ricorrente, primo maresciallo della Marina Militare cessato dal servizio permanente, aveva chiesto alla Direzione di Intendenza della Marina Militare la liquidazione dei sei scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. L’amministrazione aveva negato il beneficio con nota del 20 aprile 2021. Il militare ha impugnato quel diniego, insieme al dispaccio dell’11 novembre 2020 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, deducendo violazione ed errata applicazione della normativa, eccesso di potere e difetto di motivazione.
Il Ministero della Difesa si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito e, in subordine, chiedendo il rigetto nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza. Ai sensi dell’art. 13 c.p.a. il tribunale è inderogabilmente competente quando gli effetti del provvedimento sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui ha sede. La previsione del comma 4-bis non opera: il dispaccio impugnato non è un atto generale, ma un parere reso su specifico quesito, e non radica quindi la competenza del TAR Lazio.
Rilevata la mancata notifica del ricorso all’INPS, che avrebbe dovuto essere intimato stante la domanda di accertamento del beneficio e di rideterminazione del TFS, il Collegio soprassiede all’integrazione del contraddittorio essendo il ricorso manifestamente infondato.
Nel merito, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 richiamato dal ricorrente concerne i sei scatti ai soli fini del calcolo della base pensionabile. Diversa è la disposizione che li estende al trattamento di fine servizio: l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che riserva l’attribuzione automatica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. I primi due commi subordinano il beneficio a requisiti puntuali. L’interpretazione è sostenuta da consolidato orientamento, richiamato nella Cons. St. n. 10822/2023.
L’applicazione di tali coordinate esclude il beneficio per difetto dei requisiti soggettivi. Il ricorrente, quale graduato della Marina Militare, è appartenuto a una Forza Armata e non a una Forza di polizia: il comma 3 non si applica. Non operano neppure il primo e il secondo comma. Il primo delinea l’attribuzione agli ufficiali in servizio permanente quale alternativa alla promozione alla vigilia ex art. 1082 cod. ord. mil., abrogato dall’art. 1, comma 258, legge n. 190/2014: venuta meno la prestazione principale, si configura un’obbligazione facoltativa e non alternativa, con estinzione ex art. 1256 c.c.
Il secondo comma richiede il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076 e 1077 cod. ord. mil., anch’essi abrogati. Il beneficio resta per gli ufficiali cessati per limiti di età con grado di generale di corpo d’armata e per quelli promossi nella posizione di «a disposizione», condizioni non comprovate. Il ricorrente è cessato come primo maresciallo, mentre il grado apicale del ruolo è quello di luogotenente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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