Buoni fruttiferi postali: la mancata informativa non impedisce la prescrizione del rimborso (ABF Collegio di Napoli n. 4219 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del foglio informativo e l’omessa indicazione della durata e della scadenza dei buoni fruttiferi postali non impediscono all’intermediario di eccepire la prescrizione del diritto al rimborso. Il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del titolo e la sua decorrenza si àncora alla possibilità legale di esercizio del diritto, non all’impossibilità di fatto del titolare. L’omissione informativa può fondare, al più, una autonoma pretesa risarcitoria, che richiede però una domanda specifica. Le eccezioni di incompetenza per materia e per materia temporale dell’ABF sono infondate, perché i buoni postali non sono strumenti finanziari e rileva il momento del rifiuto del rimborso.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere titolare di tre buoni fruttiferi postali emessi il 04.01.2007, del valore di euro 100,00 ciascuno. Chiede il rimborso del capitale e degli interessi maturati, negato dall’intermediario per intervenuta prescrizione. Lamenta la violazione degli obblighi informativi: sui titoli non sarebbero indicati la data di scadenza e la durata, né le sarebbe stato consegnato il foglio informativo.
Esperita senza esito la fase del reclamo, la ricorrente adisce l’ABF. L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza per materia e temporale del Collegio. Nel merito sostiene che i buoni appartengono alla serie “18Q”, hanno durata di diciotto mesi e sono liquidabili alla scadenza, come risulta dai fogli informativi allora vigenti. La prescrizione si sarebbe compiuta con il decennio successivo alla scadenza, senza atti interruttivi, essendo il rimborso richiesto solo il 2.09.2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Sulla competenza per materia richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, che ha negato ai buoni fruttiferi postali la qualifica di strumenti finanziari e di prodotti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Il principio trova conferma nell’art. 1, lett. u), T.U.F., che esclude la natura finanziaria dei titoli postali. Sulla competenza temporale osserva che rileva il momento in cui è rifiutato il rimborso, mentre sono irrilevanti le date di emissione e di scadenza.
Nel merito il Collegio applica il criterio temporale indicato dall’intermediario. I buoni sono stati sottoscritti il 4 gennaio 2007 e, avendo durata di diciotto mesi, sono scaduti il 04/07/2008. La prescrizione decennale è dunque maturata il 05/07/2018. Poiché il rimborso è stato chiesto il 2.09.2025, senza dimostrazione di atti interruttivi nel periodo di pendenza, l’eccezione dell’intermediario è fondata.
Sul tema degli obblighi informativi il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1714/19, secondo cui la mancata consegna del foglio informativo e le omesse informazioni non impediscono la prescrizione, potendo al più fondare una pretesa risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti. La ricorrente, pur lamentando la violazione, non ha proposto alcuna domanda risarcitoria, sicché la questione resta estranea al decisum.
Il Collegio esclude infine che l’ignoranza del regime prescrizionale possa giovare alla ricorrente. Il principio per cui il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere riguarda la possibilità legale del suo esercizio, non l’impossibilità di fatto del titolare, salve le eccezioni di legge, di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle preleggi e da allegare e provare. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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