Segnalazione nei SIC legittima anche senza prova diretta della ricezione del preavviso (ABF Collegio di Napoli n. 4196 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nei sistemi di informazione creditizia è legittima quando sussistono congiuntamente il presupposto sostanziale del ritardato o mancato pagamento e il presupposto formale dell’invio del preavviso di segnalazione. Dell’invio e della ricezione del preavviso è gravato l’intermediario. La prova della ricezione può tuttavia essere data anche per presunzioni, in mancanza di prova diretta, quando ricorrano elementi quali il plurimo invio di lettere di sollecito, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, la sottoscrizione di un piano di rientro del debito o l’affidamento a una società di recupero crediti. Il mancato recapito della raccomandata per causa non imputabile al mittente non inficia di per sé la validità della segnalazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento e lamentava di essere stata segnalata nei sistemi di informazione creditizia in assenza del preavviso di segnalazione, in violazione dell’art. 4, comma 7, del codice di deontologia e dell’art. 125, comma 3, tub. L’intermediario, riscontrando il reclamo, aveva confermato la correttezza del proprio operato, precisando di aver trasmesso regolare preavviso, sebbene recapitato con la dicitura “destinatario sconosciuto”.

Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la ricorrente aveva chiesto la cancellazione delle segnalazioni per carenza dei presupposti formale e sostanziale, oltre al rimborso delle spese di assistenza difensiva. L’intermediario aveva contestato la domanda, allegando i solleciti, i preavvisi inviati all’indirizzo contrattuale mai modificato e i documenti comprovanti i ritardi nel pagamento delle rate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito la controversia come accertamento della legittimità delle segnalazioni nei SIC, richiamando il principio consolidato secondo cui la segnalazione è legittima in presenza congiunta del presupposto sostanziale (ritardato o mancato pagamento) e del presupposto formale (invio del preavviso). Quanto al primo, la ricorrente non aveva dedotto alcuno specifico motivo di contestazione sul mancato o ritardato pagamento delle rate; l’intermediario aveva invece allegato l’estratto conto da cui emergevano i ritardi sin dall’inizio dell’ammortamento e la decadenza dal beneficio del termine del giugno 2024, seguita da un piano di rientro cambializzato con 53 effetti, anch’essi presentati all’incasso come insoluti.

Quanto al presupposto formale, il Collegio ha richiamato l’art. 5 del codice deontologico, come modificato dal Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, secondo cui i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. L’invio del preavviso è dunque requisito di validità della segnalazione, a pena di cancellazione, e della relativa prova è gravato l’intermediario, secondo il principio espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 3089/2012, n. 3499/2012, n. 3500/2012 e n. 3503/2012, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass., 13 giugno 2017 n. 14685) e con il Provvedimento del Garante della privacy del 26 ottobre 2017.

Nel caso concreto, le due missive contenenti il preavviso, del 15.07.2022 e del 14.08.2023, erano state inviate all’indirizzo indicato dalla ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto e mai modificato, ma erano state restituite al mittente con le diciture “destinatario sconosciuto” e “destinatario trasferito”. Il Collegio ha quindi applicato l’orientamento dello stesso Collegio di Napoli (decisione n. 12257/2024), secondo cui, anche in mancanza di prova di avvenuta ricezione del preavviso, la ricezione si desume in presenza di ulteriori elementi: l’invio di più lettere di sollecito, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, la sottoscrizione di un piano di rientro del debito.

Tutti questi elementi erano presenti nella specie. Il Collegio ha pertanto ritenuto che la prova della ricezione del preavviso potesse desumersi aliunde e ha giudicato la segnalazione legittimamente effettuata, respingendo il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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