Estinzione anticipata del finanziamento e legittimazione passiva del cessionario del credito (ABF Collegio di Palermo n. 4288 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’intermediario che assume di essere cessionario del solo credito e non del contratto è infondata. L’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione, quando il mutuatario versa l’intero importo del conteggio estintivo: obbligato è dunque l’accipiens, cioè chi riceve quel pagamento. Per i contratti stipulati prima del 25.07.2021, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo il criterio integrativo determinato dal Collegio in via equitativa. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione.

Il Fatto

Il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2020. Chiede all’ABF il rimborso complessivo di € 2.322,31, oltre interessi legali, a titolo di commissioni di intermediazione creditizia e di rete distributiva, la restituzione della commissione di estinzione anticipata di € 202,76, delle quote eventualmente trattenute dopo l’estinzione e di € 200,00 per l’assistenza professionale.

L’intermediario eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere cessionario del solo credito e non del contratto e che i costi richiesti sarebbero stati corrisposti al cedente. Nel merito chiede il rigetto, difendendo la conformità del conteggio estintivo alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e l’indicazione contrattuale dei costi non rimborsabili.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 6816/2018: l’indebito sorge al momento dell’estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo del conteggio estintivo. Legittimato passivo è quindi l’accipiens, ossia il soggetto che riceve materialmente quel pagamento, a prescindere dal titolo della cessione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, aveva differenziato i contratti stipulati prima e dopo il 25.07.2021. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittima la disposizione limitatamente alle parole che richiamavano le norme secondarie di trasparenza e vigilanza, chiarendo che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor era, prima del 2021, non solo possibile ma doverosa. Restano perciò fermi i principi del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio equitativo per i costi istantanei e criteri consolidati per i costi recurring. Tali principi non sono mutati per effetto dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023.

Applicando tali orientamenti, le commissioni a favore dell’intermediario sono qualificate recurring e ridotte secondo la curva degli interessi; le commissioni di distribuzione sono up front, perché remunerano attività prodromiche alla stipula. Tenuto conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio riconosce € 571,23 oltre interessi legali.

Quanto alla commissione di estinzione, la domanda è respinta. La vita residua supera un anno; l’importo rimborsato corrisponde all’intero debito residuo ma non è pari o inferiore a 10.000 euro, sicché non opera l’esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, lett. d), TUB. La penale applicata corrisponde all’1% del finanziamento, entro le soglie di legge, e il ricorrente non ha allegato né dimostrato l’assenza di oggettiva giustificazione, come richiesto dalla decisione n. 5909/2020. Non è accolta la domanda sulle quote trattenute, priva di prova. Le spese di assistenza professionale sono escluse secondo la decisione n. 4580/2025, mancando necessità oggettiva e prova del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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